Eccezioni al divieto della prova testimoniale - Art. 2724
La prova per testimoni è ammessa in tre eccezioni: principio di prova scritta, impossibilità di procurarsi prova scritta, perdita incolpevole del documento.
La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta; 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
In alcune cause civili la legge non permette di provare i fatti solo con testimoni (per esempio, per contratti di valore superiore a una certa soglia). L'articolo 2724 elenca tre casi in cui questa regola viene meno e la testimonianza è invece ammessa.
Il primo caso è quando esiste un principio di prova per iscritto: basta un qualsiasi scritto proveniente dalla controparte (o dal suo rappresentante) che renda credibile il fatto sostenuto. Il secondo caso è quando chi doveva procurarsi una prova scritta non ha potuto farlo per impossibilità morale o materiale (ad esempio per un'emergenza o per un impedimento fisico). Il terzo caso è quando il documento che conteneva la prova è andato perduto senza colpa della parte che lo possedeva.
Quando si applica
- Un amico ti ha chiesto un prestito di denaro senza rilasciare ricevuta, ma in seguito ti ha mandato un messaggio in cui riconosce il debito: quel messaggio può costituire un principio di prova per iscritto.
- Durante una trattativa urgente in ospedale, non hai potuto far firmare un accordo scritto: l'impossibilità morale o materiale ti permette di chiamare testimoni.
- Avevi un contratto scritto di affitto ma è andato distrutto in un incendio senza tua colpa: puoi ricorrere alla prova testimoniale.
- Il vicino ti ha lasciato un biglietto con cui ammette di aver causato un danno: quel biglietto è un principio di prova per iscritto che apre la strada ai testimoni.
- Eri in viaggio in un luogo isolato senza mezzi per scrivere e hai concluso un accordo verbale: l'impossibilità materiale giustifica la prova testimoniale.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i casi in cui la parte avrebbe potuto procurarsi agevolmente una prova scritta ma non l'ha fatto.
- Non copre la perdita del documento avvenuta per colpa della parte (ad esempio, gettandolo via distrattamente).
- Non copre i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta a pena di nullità (questi sono regolati dall'articolo 2725).
- Non copre le situazioni in cui non esiste alcun principio di prova scritta e non ricorre alcuna impossibilità o perdita incolpevole.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2724 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.