Confessione giudiziale: piena prova - Art. 2733
Confessione giudiziale: piena prova contro il dichiarante, salvo diritti indisponibili. In litisconsorzio necessario, è liberamente apprezzata.
È giudiziale la confessione resa in giudizio. Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La confessione giudiziale è l'ammissione di fatti sfavorevoli a sé stessi fatta in tribunale. Secondo l'art. 2733, questa confessione fa piena prova contro chi l'ha resa: il giudice deve considerarla come prova completa, a meno che i fatti confessati riguardino diritti che la legge considera non disponibili (ad esempio, lo stato civile o la capacità delle persone).
Se più persone sono obbligate a essere chiamate in causa insieme (litisconsorzio necessario) e solo alcune di loro confessano, la confessione non ha valore di piena prova. Il giudice la valuta liberamente, insieme agli altri elementi.
Quando si applica
- Un debitore in tribunale ammette di aver ricevuto un prestito: quella confessione fa piena prova dell'esistenza del debito.
- In una causa di divisione ereditaria, uno dei coeredi confessa che un bene è stato venduto: se il litisconsorzio è necessario, il giudice può non considerare quella confessione come prova piena.
- Una persona confessa in aula di aver causato un incidente stradale: la confessione è piena prova contro di lei, a meno che riguardi un diritto indisponibile.
- In una causa per interdizione, una persona confessa di essere incapace: poiché lo stato di incapacità è un diritto non disponibile, la confessione non fa piena prova.
Cosa questo articolo non dice
- La confessione resa fuori dal giudizio (confessione stragiudiziale) non è disciplinata da questo articolo, ma dall'art. 2735.
- La confessione resa in un procedimento penale non rientra nell'art. 2733, che riguarda solo il processo civile.
- La confessione di un rappresentante legale richiede capacità specifica (art. 2731).
- La confessione su un diritto disponibile è piena prova, ma questo articolo non dice quando la confessione è revocabile (art. 2732).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2733 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.