Art. 2733 Codice Civile

Confessione giudiziale: piena prova - Art. 2733

Confessione giudiziale: piena prova contro il dichiarante, salvo diritti indisponibili. In litisconsorzio necessario, è liberamente apprezzata.

Testo ufficiale Art. 2733 Codice Civile — Italia

È giudiziale la confessione resa in giudizio. Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La confessione giudiziale è l'ammissione di fatti sfavorevoli a sé stessi fatta in tribunale. Secondo l'art. 2733, questa confessione fa piena prova contro chi l'ha resa: il giudice deve considerarla come prova completa, a meno che i fatti confessati riguardino diritti che la legge considera non disponibili (ad esempio, lo stato civile o la capacità delle persone).

Se più persone sono obbligate a essere chiamate in causa insieme (litisconsorzio necessario) e solo alcune di loro confessano, la confessione non ha valore di piena prova. Il giudice la valuta liberamente, insieme agli altri elementi.

Quando si applica

  • Un debitore in tribunale ammette di aver ricevuto un prestito: quella confessione fa piena prova dell'esistenza del debito.
  • In una causa di divisione ereditaria, uno dei coeredi confessa che un bene è stato venduto: se il litisconsorzio è necessario, il giudice può non considerare quella confessione come prova piena.
  • Una persona confessa in aula di aver causato un incidente stradale: la confessione è piena prova contro di lei, a meno che riguardi un diritto indisponibile.
  • In una causa per interdizione, una persona confessa di essere incapace: poiché lo stato di incapacità è un diritto non disponibile, la confessione non fa piena prova.

Cosa questo articolo non dice

  • La confessione resa fuori dal giudizio (confessione stragiudiziale) non è disciplinata da questo articolo, ma dall'art. 2735.
  • La confessione resa in un procedimento penale non rientra nell'art. 2733, che riguarda solo il processo civile.
  • La confessione di un rappresentante legale richiede capacità specifica (art. 2731).
  • La confessione su un diritto disponibile è piena prova, ma questo articolo non dice quando la confessione è revocabile (art. 2732).

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