Definizione di confessione – Art. 2730
La confessione è dichiarazione di parte su fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra. Si distingue in giudiziale e stragiudiziale. Art. 2730.
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La confessione è la dichiarazione con cui una parte riconosce come veri fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. Non è un negozio giuridico ma una dichiarazione di scienza, che può essere resa in giudizio (confessione giudiziale) o fuori (confessione stragiudiziale).
L'articolo 2730 si limita a definirne la nozione. Le condizioni di validità, la capacità necessaria, la possibilità di revoca e l'efficacia probatoria sono disciplinate dagli articoli seguenti (2731-2739).
Quando si applica
- In una causa di risarcimento danni, il convenuto ammette di aver causato l'incidente.
- Durante una conversazione, il debitore riconosce di avere un debito.
- In una scrittura privata, una parte dichiara di aver ricevuto la merce.
- In un interrogatorio formale, la parte riconosce di aver firmato il contratto.
- In una email, il locatore ammette di aver ricevuto il canone.
Cosa questo articolo non dice
- La confessione non è una promessa di pagamento né un contratto; non crea obbligazioni.
- Non riguarda dichiarazioni su fatti favorevoli a chi confessa (quelle sono mere allegazioni).
- Non si applica a dichiarazioni rese da terzi o da rappresentanti senza i poteri richiesti (vedi art. 2731).
- Non è una prova legale assoluta; può essere revocata per errore di fatto o violenza (art. 2732).
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