Art. 2730 Codice Civile

Definizione di confessione – Art. 2730

La confessione è dichiarazione di parte su fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra. Si distingue in giudiziale e stragiudiziale. Art. 2730.

Testo ufficiale Art. 2730 Codice Civile — Italia

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

La confessione è la dichiarazione con cui una parte riconosce come veri fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. Non è un negozio giuridico ma una dichiarazione di scienza, che può essere resa in giudizio (confessione giudiziale) o fuori (confessione stragiudiziale).

L'articolo 2730 si limita a definirne la nozione. Le condizioni di validità, la capacità necessaria, la possibilità di revoca e l'efficacia probatoria sono disciplinate dagli articoli seguenti (2731-2739).

Quando si applica

  • In una causa di risarcimento danni, il convenuto ammette di aver causato l'incidente.
  • Durante una conversazione, il debitore riconosce di avere un debito.
  • In una scrittura privata, una parte dichiara di aver ricevuto la merce.
  • In un interrogatorio formale, la parte riconosce di aver firmato il contratto.
  • In una email, il locatore ammette di aver ricevuto il canone.

Cosa questo articolo non dice

  • La confessione non è una promessa di pagamento né un contratto; non crea obbligazioni.
  • Non riguarda dichiarazioni su fatti favorevoli a chi confessa (quelle sono mere allegazioni).
  • Non si applica a dichiarazioni rese da terzi o da rappresentanti senza i poteri richiesti (vedi art. 2731).
  • Non è una prova legale assoluta; può essere revocata per errore di fatto o violenza (art. 2732).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2730 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile