Dichiarazioni aggiunte alla confessione: Art. 2734
Confessione con fatti aggiunti che ne infirmano l'efficacia: piena prova se l'altra parte non contesta, altrimenti decide il giudice.
Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2734 riguarda le dichiarazioni che una persona fa insieme alla confessione di un fatto. Se chi confessa aggiunge anche altri fatti o circostanze che tendono a indebolire, modificare o annullare gli effetti del fatto confessato, allora l'intera dichiarazione (confessione più fatti aggiunti) fa piena prova, a condizione che l'altra parte non contesti la verità di quei fatti aggiunti.
Se invece l'altra parte contesta i fatti aggiunti, la decisione sull'efficacia probatoria della dichiarazione è rimessa al giudice, che la valuta secondo le circostanze.
Questa norma si collega all'articolo 2730 (definizione di confessione) e all'articolo 2732 (revoca della confessione).
Quando si applica
- Tizio confessa di aver ricevuto un prestito da Caio, ma aggiunge di averlo già restituito.
- Sempronio confessa di aver danneggiato l'auto di Mevio, ma aggiunge che Mevio aveva acconsentito.
- Un lavoratore confessa di aver ricevuto una somma, ma aggiunge che era per ferie non godute.
Cosa questo articolo non dice
- La confessione senza fatti aggiunti (art. 2730)
- La revoca della confessione (art. 2732)
- La confessione stragiudiziale (art. 2735)
- L'efficacia della confessione in generale (art. 2730 e 2733)
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