Distinzione tra privilegio generale e speciale - Art. 2746
L'Art. 2746 del Codice Civile distingue i privilegi in generali (su tutti i beni mobili del debitore) e speciali (su beni mobili o immobili determinati).
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce la distinzione fondamentale tra due categorie di privilegi: quelli generali e quelli speciali. Il privilegio è un diritto di prelazione concesso dalla legge a determinati creditori, che permette loro di essere soddisfatti con preferenza rispetto ad altri creditori.
Il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore, senza che sia necessario individuare un bene specifico. Il privilegio speciale, invece, cade su beni determinati, siano essi mobili o immobili. La distinzione è importante perché determina l'ambito di applicazione e la concorrenza con altri diritti di garanzia, come il pegno e l'ipoteca, regolati dall'articolo 2748.
L'articolo non elenca quali crediti siano assistiti da privilegio generale o speciale: tale elenco è contenuto negli articoli successivi (da 2751 a 2756). La norma si limita a definire le due categorie, lasciando ad altre disposizioni il compito di specificare i singoli casi.
Quando si applica
- Un creditore per spese funebri (art. 2751) può far valere il privilegio generale su tutti i beni mobili del debitore defunto.
- Un operaio che ha eseguito riparazioni su un macchinario (art. 2756) ha un privilegio speciale su quel macchinario, non su altri beni.
- Un creditore per contributi assicurativi (art. 2753) gode di privilegio generale sui mobili del debitore.
- Un coltivatore diretto che ha fornito sementi (art. 2751-bis) ha privilegio speciale sui raccolti ottenuti.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non elenca quali crediti siano privilegiati: tale elenco è negli articoli 2751 e seguenti.
- Non precisa se il privilegio generale si estenda ai beni immobili: la norma lo limita ai soli mobili.
- Non definisce il concetto di privilegio in sé, che è trattato dall'articolo 2745.
- Non disciplina la concorrenza tra privilegio speciale e pegno o ipoteca, questione affrontata dall'articolo 2748.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2746 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.