Art. 2746 Codice Civile

Distinzione tra privilegio generale e speciale - Art. 2746

L'Art. 2746 del Codice Civile distingue i privilegi in generali (su tutti i beni mobili del debitore) e speciali (su beni mobili o immobili determinati).

Testo ufficiale Art. 2746 Codice Civile — Italia

Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce la distinzione fondamentale tra due categorie di privilegi: quelli generali e quelli speciali. Il privilegio è un diritto di prelazione concesso dalla legge a determinati creditori, che permette loro di essere soddisfatti con preferenza rispetto ad altri creditori.

Il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore, senza che sia necessario individuare un bene specifico. Il privilegio speciale, invece, cade su beni determinati, siano essi mobili o immobili. La distinzione è importante perché determina l'ambito di applicazione e la concorrenza con altri diritti di garanzia, come il pegno e l'ipoteca, regolati dall'articolo 2748.

L'articolo non elenca quali crediti siano assistiti da privilegio generale o speciale: tale elenco è contenuto negli articoli successivi (da 2751 a 2756). La norma si limita a definire le due categorie, lasciando ad altre disposizioni il compito di specificare i singoli casi.

Quando si applica

  • Un creditore per spese funebri (art. 2751) può far valere il privilegio generale su tutti i beni mobili del debitore defunto.
  • Un operaio che ha eseguito riparazioni su un macchinario (art. 2756) ha un privilegio speciale su quel macchinario, non su altri beni.
  • Un creditore per contributi assicurativi (art. 2753) gode di privilegio generale sui mobili del debitore.
  • Un coltivatore diretto che ha fornito sementi (art. 2751-bis) ha privilegio speciale sui raccolti ottenuti.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non elenca quali crediti siano privilegiati: tale elenco è negli articoli 2751 e seguenti.
  • Non precisa se il privilegio generale si estenda ai beni immobili: la norma lo limita ai soli mobili.
  • Non definisce il concetto di privilegio in sé, che è trattato dall'articolo 2745.
  • Non disciplina la concorrenza tra privilegio speciale e pegno o ipoteca, questione affrontata dall'articolo 2748.

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