Efficacia del privilegio: generale e speciale - Art. 2747
Il privilegio generale non può pregiudicare i diritti dei terzi sui mobili; il privilegio speciale può prevalere sui diritti acquistati dopo, salvo eccezioni.
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916. Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo distingue l'efficacia del privilegio generale da quella del privilegio speciale sui beni mobili.
Il privilegio generale non può essere fatto valere a danno dei terzi che hanno diritti sui mobili oggetto del privilegio. Ciò significa che, di regola, un creditore con privilegio generale non può aggredire beni che appartengono già a un terzo (ad esempio perché il debitore li ha venduti). Fanno eccezione le ipotesi previste dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916 (revocatoria, trascrizione, ecc.).
Il privilegio speciale, invece, può essere esercitato anche contro i terzi che hanno acquistato diritti sul bene mobile dopo la nascita del privilegio, purché sussista la particolare situazione alla quale il privilegio è subordinato (ad esempio, il credito per riparazione di un veicolo).
Quando si applica
- Un creditore con privilegio generale (es. per tributi) tenta di pignorare un mobile che il debitore ha già venduto a un compratore: il privilegio generale non può prevalere sul diritto del compratore.
- Un meccanico ha un privilegio speciale sull'auto riparata per il credito non pagato; il proprietario vende l'auto a un terzo: il privilegio del meccanico segue il bene e può essere fatto valere contro il nuovo proprietario.
- Un fornitore di mangimi ha privilegio speciale sulle scorte di un allevatore; l'allevatore vende le scorte a un altro: il fornitore può agire sul bene anche se è passato in mano a terzi.
- Un albergatore ha diritto di ritenzione sui bagagli del cliente per il conto: il privilegio speciale (se sussiste) può prevalere sui diritti di terzi che acquistano i bagagli dopo.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce quale privilegio sia superiore tra più creditori (materia regolata dall'art. 2741).
- Non riguarda i privilegi su beni immobili, che seguono altre regole.
- Non disciplina il rapporto tra privilegio speciale e pegno o ipoteca (questione trattata dall'art. 2748).
- Non dice quando un privilegio nasce o si estingue, ma solo la sua efficacia verso i terzi.
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