Art. 2748 Codice Civile

Privilegio speciale contro pegno e ipoteche - Art. 2748

L'art. 2748 c.c. dispone: il privilegio speciale su mobili non prevale sul pegno; su immobili prevale sull'ipoteca, salvo legge contraria.

Testo ufficiale Art. 2748 Codice Civile — Italia

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il privilegio speciale è un diritto di preferenza che la legge accorda ad alcuni crediti su determinati beni del debitore. Questo articolo regola il conflitto tra il privilegio speciale e altre garanzie reali (pegno e ipoteca).

Per i beni mobili, il creditore pignoratizio (colui che ha un pegno) viene prima del creditore con privilegio speciale, a meno che una legge speciale non dica il contrario. Per i beni immobili, invece, il creditore con privilegio speciale prevale sul creditore ipotecario, salvo eccezioni previste dalla legge.

La regola si applica solo ai privilegi speciali (quelli su beni determinati), non a quelli generali. La legge può creare eccezioni in favore di certi crediti (ad esempio tributi).

Quando si applica

  • Un meccanico ha un privilegio speciale sull'automobile riparata per il credito della riparazione; se il proprietario aveva già dato l'auto in pegno a una banca, il meccanico non può soddisfarsi prima della banca.
  • Un condominio ha un privilegio speciale sull'appartamento per spese condominiali non pagate; se l'appartamento è ipotecato a favore di una banca, il condominio viene pagato prima della banca.
  • Un appaltatore che ha eseguito lavori su un immobile ha un privilegio speciale su di esso; se l'immobile è ipotecato, l'appaltatore è preferito all'ipotecario.
  • Un creditore con privilegio speciale su una macchina agricola (ad esempio per forniture di carburante) non può prevalere su un creditore che ha un pegno regolarmente costituito sulla stessa macchina.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il conflitto tra più privilegi speciali sullo stesso bene; per quello si applicano le norme sulla gradazione dei privilegi (art. 2747).
  • Non si applica ai privilegi generali (sui mobili in generale), come quelli per spese funebri o alimenti; questi hanno una disciplina diversa (art. 2741 e seguenti).
  • Non dice se il privilegio speciale prevale su un'ipoteca iscritta prima o dopo il privilegio; l'ordine di preferenza può dipendere dalla data di nascita del credito e dalle regole di pubblicità.
  • Non riguarda la surrogazione dell'indennità assicurativa o espropriativa della cosa; quella è trattata dall'art. 2742.

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