Estensione del privilegio - Art. 2749
Il privilegio copre spese esecutive e interessi dell'anno in corso e precedente al pignoramento, più interessi successivi al tasso legale fino alla vendita.
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2749 stabilisce che un credito già assistito da privilegio (cioè un diritto di preferenza nella distribuzione del ricavato) si estende automaticamente ad alcune voci accessorie.
In primo luogo, le spese ordinarie sostenute dal creditore per intervenire nel processo di esecuzione forzata (ad esempio le spese legali per partecipare all'espropriazione) sono coperte dallo stesso privilegio.
In secondo luogo, il privilegio copre gli interessi maturati sull'importo del credito: quelli dell'anno in corso al momento del pignoramento e quelli dell'anno precedente. Gli interessi che maturano dopo il pignoramento, fino alla data della vendita del bene, sono privilegiati solo entro il limite del tasso legale.
Quando si applica
- Un creditore ipotecario interviene nell'espropriazione forzata di un immobile del debitore: le spese legali per l'intervento sono coperte dal privilegio.
- Alla data del pignoramento, il debitore deve interessi da due anni: quelli dell'anno in corso e dell'anno precedente godono del privilegio, quelli di anni anteriori no.
- Dopo il pignoramento, il bene viene venduto dopo sei mesi: gli interessi maturati in quei sei mesi sono privilegiati solo se non superano il tasso legale.
- Un creditore con privilegio speciale su un'autovettura partecipa all'esecuzione: le spese per la notifica dell'intervento e per la presenza all'asta sono incluse.
- Un creditore chiede il privilegio per interessi su un debito con tasso convenzionale superiore a quello legale dopo il pignoramento: il privilegio copre solo fino al tasso legale.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre le spese sostenute prima del processo esecutivo (ad esempio spese di costituzione in mora o spese stragiudiziali).
- Non copre gli interessi maturati oltre l'anno precedente il pignoramento, anche se il tasso è legale.
- Non copre gli interessi successivi alla vendita del bene, né quelli eccedenti il tasso legale durante l'esecuzione.
- Non attribuisce un privilegio a un credito che originariamente non ne aveva: l'articolo estende un privilegio già esistente, non lo crea.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2749 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.