Art. 2745 Codice Civile

Fondamento del privilegio – Art. 2745 Codice Civile

Il privilegio è accordato dalla legge in base alla causa del credito, ma può essere subordinato a convenzione o a forme di pubblicità. Art. 2745 Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 2745 Codice Civile — Italia

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2745 stabilisce il fondamento di tutti i privilegi: sono concessi dalla legge in ragione della causa del credito, cioè del motivo per cui il debito è sorto. La legge può però richiedere un accordo tra le parti (convenzione) o particolari forme di pubblicità (ad esempio la trascrizione) perché il privilegio sia valido.

Questa norma non elenca i singoli privilegi, ma fissa il principio generale che li giustifica. La causa del credito è l'elemento decisivo: crediti per spese funebri, retribuzioni, tributi hanno privilegio proprio perché la loro origine è considerata meritevole di tutela.

La possibilità di subordinare il privilegio a una convenzione o a forme di pubblicità è un'eccezione al principio generale, e spetta al legislatore stabilire quando ciò avviene.

Quando si applica

  • Un creditore invoca il privilegio per un credito di lavoro subordinato, basandosi sulla sua causa di retribuzione.
  • La legge richiede che un privilegio speciale su un bene mobile sia costituito con atto scritto e registrato (pubblicità).
  • Un fornitore di servizi chiede il privilegio per spese di conservazione di un bene, ma la legge lo subordina a un accordo tra le parti.
  • Un ente impositore fa valere un privilegio per tributi diretti, fondato sulla causa del credito fiscale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non elenca quali crediti specifici hanno privilegio (ad esempio, per spese funebri o retribuzioni: sono disciplinati dagli artt. 2751 e seguenti).
  • Non stabilisce l'ordine di preferenza tra privilegi o tra privilegi e altri diritti di prelazione.
  • Non dice se il privilegio è generale o speciale (distinzione trattata nell'art. 2746).
  • Non disciplina la surrogazione del privilegio su indennità o la diminuzione della garanzia (artt. 2742-2743).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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