Art. 2772 Codice Civile

Crediti per tributi indiretti – Art. 2772

Privilegio per tributi indiretti su immobili (art. 2772). Include IVA solo con responsabilità solidale. Limiti: diritti terzi, imposte suppletive, successione.

Testo ufficiale Art. 2772 Codice Civile — Italia

Crediti per tributi indiretti. Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce. I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato. Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio. Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili. Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi. Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce un privilegio speciale sugli immobili a favore dello Stato per i crediti derivanti da tributi indiretti (imposta di registro, di successione, ipotecaria, ecc.) e per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Il privilegio si applica sull'immobile a cui il tributo si riferisce. Per l'IVA, il privilegio scatta solo se il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente; in tal caso grava sull'immobile oggetto della cessione o del servizio. Lo stesso vale per i crediti di rivalsa verso cessionario o committente. Il privilegio non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi prima del sorgere del credito. Per le imposte suppletive (aggiuntive) non prevale nemmeno sui diritti acquistati successivamente. Per l'imposta di successione, non danneggia i creditori del defunto che hanno iscritto ipoteca entro tre mesi dalla morte o che hanno esercitato la separazione dei beni.

Quando si applica

  • Lo Stato vanta un credito per imposta di registro non pagata su un immobile acquistato da un privato.
  • Un'azienda cede un immobile con IVA e il cessionario non versa l'imposta; il fisco può agire sull'immobile se il cessionario era solidalmente responsabile.
  • Un erede non paga l'imposta di successione su un immobile ereditato; ma un creditore del defunto aveva iscritto ipoteca entro tre mesi dal decesso.
  • Il comune chiede il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (ICI/IMU? in passato) e il privilegio copre l'immobile stesso.

Cosa questo articolo non dice

  • Crediti per tributi diretti (IRPEF, IRES) – questi non hanno il privilegio speciale di cui all'art. 2772.
  • IVA senza responsabilità solidale del cessionario – in tal caso il privilegio non sorge.
  • Sanzioni tributarie – l'articolo menziona solo i crediti per tributi, non le sanzioni.
  • Crediti dell'erede verso altri eredi – il privilegio è solo per crediti dello Stato, non privati.

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