Art. 2776 Codice Civile

Privilegio sussidiario sugli immobili Art. 2776

Art. 2776 Codice Civile: se l'esecuzione sui mobili non soddisfa TFR, indennità di preavviso, contributi o imposte, questi si soddisfano sugli immobili.

Testo ufficiale Art. 2776 Codice Civile — Italia

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma. I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente. 197 272 -------------- AGGIORNAMENTO (197) Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 23, comma 39) che "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (272) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2017, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 39, ultimo periodo del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un debitore viene sottoposto ad esecuzione forzata, alcuni crediti privilegiati devono trovare soddisfacimento in primo luogo sul ricavato della vendita dei beni mobili. Se la vendita dei mobili si rivela insufficiente (infruttuosa esecuzione), questo articolo attribuisce a tali crediti un privilegio sussidiario sul prezzo ricavato dalla vendita degli immobili, consentendo loro di prevalere sui creditori chirografari (cioè privi di garanzie o privilegi).

La norma stabilisce un gradito ordine di preferenza tra i crediti ammessi a questa garanzia sussidiaria sugli immobili. Al primo posto si collocano i crediti per il trattamento di fine rapporto e per l'indennità di mancato preavviso. In posizione subordinata rispetto ai primi rientrano gli altri crediti retributivi o professionali indicati negli articoli 2751 e 2751-bis, insieme ai contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 2753. Da ultimi si soddisfano i crediti dello Stato per imposte indicati nell'articolo 2752.

Quando si applica

  • Un lavoratore dipendente non riesce ad ottenere il pagamento del TFR e dell'indennità di preavviso dalla vendita degli arredi aziendali e si rivale sul prezzo dell'immobile pignorato al datore di lavoro.
  • Un ente previdenziale recupera i contributi obbligatori non versati rivalendosi sulla vendita della casa del debitore dopo che il pignoramento dei beni mobili è risultato insufficiente.
  • L'amministrazione finanziaria soddisfa i propri crediti per imposte sul ricavato dell'immobile aziendale solo dopo l'incapienza del patrimonio mobiliare e dopo il soddisfacimento dei lavoratori.

Cosa questo articolo non dice

  • Crediti garantiti da ipoteca volontaria o giudiziale sull'immobile, la cui preferenza diretta è disciplinata dall'articolo 2780.
  • Spese sostenute per gli atti conservativi o per il processo di espropriazione immobiliare, regolate con priorità assoluta dall'articolo 2770 e dall'articolo 2777.
  • Crediti chirografari ordinari, che non beneficiano di alcuna garanzia o privilegio e si soddisfano solo sull'eventuale residuo.

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