Spese giustizia e privilegi 2751-bis – Art. 2777
Spese giustizia (artt. 2755, 2770) hanno preferenza assoluta, anche su pegno e ipoteca; seguono crediti 2751-bis: n.1, poi 2-3, poi 4-5. Privilegi speciali dopo
Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti. I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario. Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente: a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1; b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3; c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5. I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce l'ordine con cui i creditori vengono pagati quando i beni del debitore non bastano per tutti. Al primo posto ci sono le spese di giustizia (articoli 2755 e 2770): hanno precedenza su qualsiasi altro credito, anche se garantito da pegno o ipoteca.
Subito dopo vengono i crediti che hanno un privilegio generale mobiliare secondo l'articolo 2751-bis. Devono seguire quest'ordine: prima quelli del numero 1 (retribuzioni e simili), poi quelli dei numeri 2 e 3 (indennità di fine rapporto, ecc.), infine quelli dei numeri 4 e 5 (contributi previdenziali e crediti per le prestazioni sanitarie).
I privilegi che leggi speciali dichiarano preferiti a ogni altro credito sono sempre messi dopo le spese di giustizia e i privilegi dell'articolo 2751-bis.
Quando si applica
- L'ufficiale giudiziario vende i beni mobili di un debitore e deve distribuire il ricavato tra i vari creditori: le spese per la procedura (spese di giustizia) vengono pagate prima di ogni altra pretesa, anche rispetto a un creditore con pegno.
- Un lavoratore dipendente non riceve lo stipendio (credito ex art. 2751-bis n.1) e concorre con una banca che ha un pegno su merci del datore di lavoro: il lavoratore viene pagato dopo le spese di giustizia ma prima della banca.
- Dopo un fallimento, il curatore ripartisce l'attivo tra i creditori: le spese sostenute per la procedura fallimentare (spese di giustizia) hanno la massima priorità, seguite dai crediti per retribuzioni e TFR.
- Un creditore che ha ottenuto un sequestro conservativo (artt. 2755 e 2770) chiede di essere rimborsato delle spese: queste vengono rimborsate prima di qualsiasi altra pretesa, anche ipotecaria.
- Un istituto di credito con ipoteca su un immobile partecipa a una distribuzione in cui ci sono anche spese di giustizia relative all'esecuzione: le spese sono preferite all'ipoteca.
Cosa questo articolo non dice
- La graduatoria tra crediti ipotecari e privilegi speciali immobiliari – è regolata dall'art. 2780.
- La preferenza tra crediti privilegiati dello stesso grado – è disciplinata dall'art. 2782.
- I crediti per tributi indiretti (art. 2772) – hanno un loro ordine di preferenza non regolato da questo articolo.
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