Art. 2775 Codice Civile

Contributi bonifica e miglioramento - privilegio Art. 2775

Privilegio sugli immobili per contributi di bonifica e miglioramento (art. 2775 c.c.) - subordinato per il miglioramento a leggi speciali.

Testo ufficiale Art. 2775 Codice Civile — Italia

I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento. La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all'osservanza delle leggi speciali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2775 del Codice Civile riconosce un privilegio speciale sugli immobili a favore dei crediti per i contributi dovuti per opere di bonifica e di miglioramento. Il privilegio grava sugli immobili che traggono effettivo beneficio dalle opere stesse.

Per i contributi relativi a opere di miglioramento, il privilegio si costituisce solo se sono state osservate le leggi speciali che disciplinano tali opere. Ciò significa che non basta la semplice esecuzione dei lavori: occorre rispettare le procedure e le formalità previste dalla normativa di settore.

L'articolo fa riferimento all'art. 864 del Codice Civile, che a sua volta definisce i contributi per opere di bonifica e di miglioramento. Il privilegio consente al creditore di soddisfarsi con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita forzata dell'immobile, prima di altri creditori non privilegiati.

Quando si applica

  • Un consorzio di bonifica ha realizzato un canale di drenaggio che beneficia un terreno agricolo; il proprietario non ha pagato il contributo dovuto e il consorzio può far valere il privilegio sull'immobile.
  • Un ente pubblico ha finanziato opere di miglioramento fondiario (ad esempio, terrazzamenti) su un appezzamento di montagna, ma il proprietario non ha rispettato le leggi speciali; il privilegio non si costituisce.
  • Un acquirente di un terreno scopre che pende un credito per contributi di bonifica non pagati dal precedente proprietario; il privilegio segue il fondo e il nuovo proprietario rischia di subire l'esecuzione forzata.
  • Un creditore per contributi di bonifica partecipa a una procedura esecutiva immobiliare e chiede di essere collocato in via preferenziale rispetto ad altri creditori chirografari.
  • Un agricoltore ha pagato ratealmente un contributo per un'opera di miglioramento, ma dopo la scadenza il consorzio non ha rispettato le leggi speciali; il privilegio non è opponibile.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda crediti per lavori di ordinaria manutenzione o riparazione su un immobile, che non siano opere di bonifica o miglioramento ai sensi dell'art. 864.
  • Non si applica a beni mobili; il privilegio è esclusivamente su immobili che traggono beneficio dalle opere.
  • Non copre contributi non previsti dall'art. 864, come tasse o tributi diversi disciplinati da altre norme (es. art. 2772 per tributi indiretti).
  • Non opera automaticamente per opere di miglioramento: se il creditore non ha osservato le leggi speciali, il privilegio non sorge, anche se il credito è valido.

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