Art. 864 Codice Civile

Contributi consorziali: esigibilità - Art. 864

L'art. 864 c.c. rende i contributi consorziali per opere di bonifica e miglioramento fondiario esigibili con gli stessi privilegi dell'imposta fondiaria.

Testo ufficiale Art. 864 Codice Civile — Italia

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 864 del Codice Civile stabilisce che i contributi che i proprietari devono pagare per le opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono riscuotibili con le stesse regole e gli stessi privilegi previsti per l'imposta fondiaria. In pratica, il consorzio può pretendere il pagamento con la stessa forza del fisco.

Il termine "privilegi" indica che, in caso di mancato pagamento, il credito del consorzio ha precedenza rispetto ad altri debiti del proprietario, come avviene per i tributi fondiari. Ciò significa che il consorzio può agire in modo più incisivo per recuperare le somme dovute.

La norma si applica sia alle opere di bonifica (come la bonifica di terreni paludosi) sia a quelle di miglioramento fondiario (come la costruzione di canali o sistemi di irrigazione). I contributi coprono spese di esecuzione, manutenzione e gestione delle opere.

Quando si applica

  • Un consorzio di bonifica richiede ai proprietari di terreni nel comprensorio il pagamento di una quota per la manutenzione di un canale di scolo.
  • Un proprietario non paga i contributi per la realizzazione di un sistema di irrigazione collettivo; il consorzio può procedere al recupero del credito con i privilegi dell'imposta fondiaria.
  • Dopo un'alluvione, il consorzio richiede contributi straordinari per opere di ripristino; la riscossione segue le norme fiscali.
  • In caso di fallimento del proprietario, il credito del consorzio per contributi non pagati prevale su quello di altri creditori grazie al privilegio.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non determina l'ammontare dei contributi, che è stabilito dal piano di bonifica o dal consorzio.
  • Non regola la ripartizione interna dei contributi tra i proprietari, ma solo la loro esigibilità.
  • Non si applica ai contributi per opere diverse da bonifica e miglioramento fondiario, come quelle di difesa idraulica (art. 866) o di edilizia.
  • Non concede al consorzio il diritto di espropriare i terreni per inadempienza; l'espropriazione è regolata dall'art. 865.

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