Art. 2775-bis Codice Civile

Privilegio sul preliminare ineseguito: Art. 2775-bis

In caso di mancata esecuzione del preliminare trascritto ex art. 2645-bis, i crediti dell'acquirente hanno privilegio speciale sull'immobile.

Testo ufficiale Art. 2775-bis Codice Civile — Italia

Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi. Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un contratto preliminare di vendita immobiliare viene trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-bis e il venditore non vi dà esecuzione, il promissario acquirente ottiene una tutela rafforzata sulle somme che gli spetta recuperare. Tali crediti sono assistiti da un privilegio speciale che grava direttamente sull'immobile oggetto dell'accordo.

Questa garanzia è condizionata al fatto che gli effetti della trascrizione siano ancora in vigore al momento della risoluzione del contratto, della domanda giudiziale, del pignoramento o dell'intervento nell'esecuzione. Il privilegio cede tuttavia di fronte ai creditori ipotecari per mutui erogati allo stesso acquirente o alle ipoteche iscritte ai sensi dell'articolo 2825-bis.

Quando si applica

  • Un acquirente versa un acconto per una casa con preliminare trascritto, ma il venditore rifiuta poi di stipulare il rogito definitivo
  • Il promettente venditore subisce un pignoramento immobiliare prima del rogito, lasciando ineseguito il preliminare trascritto
  • Il promissario acquirente chiede in giudizio la risoluzione del contratto preliminare trascritto e la restituzione delle somme versate

Cosa questo articolo non dice

  • Contratti preliminari stipulati tramite scrittura privata semplice priva di trascrizione nei registri immobiliari
  • Crediti derivanti dalla risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare definitivo già concluso
  • Prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte a garanzia del mutuo concesso al promissario acquirente

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