Art. 2784 Codice Civile

Nozione del pegno – Art. 2784

Art. 2784 definisce il pegno e indica i beni oggetto: mobili, universalità, crediti, diritti su mobili – garanzia dell'obbligazione.

Testo ufficiale Art. 2784 Codice Civile — Italia

Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2784 stabilisce la nozione del pegno. Il pegno è una garanzia reale su beni mobili costituita dal debitore o da un terzo per garantire un'obbligazione.

Possono essere oggetto di pegno i beni mobili (come un'automobile, un gioiello), le universalità di mobili (ad esempio una biblioteca o una mandria), i crediti (diritti di ricevere una somma) e altri diritti che hanno per oggetto beni mobili (come l'usufrutto di un bene mobile).

L'articolo si limita a definire l'oggetto; la costituzione formale è regolata dagli articoli successivi, in particolare dall'art. 2786.

Quando si applica

  • Un piccolo imprenditore dà in pegno un macchinario industriale per ottenere un finanziamento.
  • Una persona dà in pegno il suo orologio di lusso a un banco dei pegni per un prestito immediato.
  • Un terzo (non debitore) concede in pegno un credito che vanta verso un cliente per garantire un debito dell'amico.
  • Un collezionista dà in pegno la sua collezione di monete (universalità di mobili) per un prestito.
  • Un usufruttuario dà in pegno il suo diritto di usufrutto su un bene mobile.

Cosa questo articolo non dice

  • La forma scritta e la data certa necessarie per la costituzione del pegno – disciplinate dall'art. 2786.
  • Il diritto di prelazione del creditore pignoratizio – trattato dall'art. 2787.
  • La possibilità di rivendicare la cosa da parte del creditore – regolata dall'art. 2789.
  • Il pegno di beni immobili – non rientra nell'oggetto di questo articolo, essendo riservato all'ipoteca.

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