Art. 2782 Codice Civile

Concorso di crediti egualmente privilegiati - Art. 2782

Art. 2782: concorso proporzionale tra crediti con stesso privilegio. Vale anche per crediti con prelazione generica su ogni altro credito per legge speciale.

Testo ufficiale Art. 2782 Codice Civile — Italia

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo. La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2782 stabilisce che quando più crediti hanno lo stesso grado di privilegio, concorrono tra loro in proporzione al loro importo. Se il patrimonio del debitore non basta a soddisfarli tutti, ciascun creditore riceve una parte del ricavato pari alla percentuale del suo credito sul totale dei crediti di quel grado.

La stessa regola si applica anche quando più crediti privilegiati hanno una prelazione generica su ogni altro credito, attribuita da leggi speciali. Ciò significa che se due o più crediti godono di una preferenza generale, la loro competizione si risolve con la ripartizione proporzionale.

L'articolo non stabilisce l'ordine dei privilegi né definisce quali crediti siano privilegiati: queste questioni sono disciplinate da altre norme del codice, come gli articoli 2777 e 2778 per i mobili e 2780 per gli immobili. L'articolo 2782 si limita a regolare la distribuzione tra crediti che hanno già la stessa posizione di prelazione.

Quando si applica

  • Due creditori vantano entrambi un privilegio per spese di giustizia (art. 2777) sul medesimo bene mobile. Il ricavato della vendita non basta a coprire entrambi i crediti: l'articolo 2782 impone di ripartire il ricavato in proporzione all'importo di ciascun credito.
  • Più enti pubblici hanno crediti per tributi indiretti (art. 2772) sullo stesso immobile. Se il prezzo dell'immobile è insufficiente, i crediti concorrono proporzionalmente.
  • Un creditore per contributi di bonifica (art. 2775) e un altro per mancata esecuzione di contratto preliminare (art. 2775-bis) hanno entrambi privilegio sullo stesso immobile. Poiché si tratta di crediti con lo stesso grado di privilegio, si applica la regola di ripartizione proporzionale.
  • Due crediti hanno una prelazione generica su ogni altro credito per legge speciale, ad esempio crediti CECA o risorse proprie UE. Concorrono tra loro secondo l'articolo 2782.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo 2782 non determina l'ordine di priorità tra crediti di diverso grado di privilegio: per sapere quale privilegio prevale, si devono consultare gli articoli 2777, 2778 e 2780.
  • Non si applica ai crediti chirografari, che concorrono tra loro secondo le regole generali del codice.
  • Non regola il concorso tra un credito privilegiato e un credito ipotecario: tale concorso è disciplinato da altre norme, come l'articolo 2779 per gli autoveicoli.
  • Non stabilisce se un credito è privilegiato o meno: la qualificazione del privilegio è data da altre disposizioni.

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