Prelazione interessi anno in corso e successivi Art. 2788
La prelazione per interessi copre gli interessi dell'anno in corso al pignoramento o precetto e quelli successivi al tasso legale fino alla vendita.
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma riguarda il diritto di prelazione del creditore che ha ricevuto un pegno. La prelazione si estende anche agli interessi sul credito garantito.
In particolare, sono coperti gli interessi dell'anno in corso al momento del pignoramento (o, se non c'è pignoramento, al momento della notificazione del precetto). Sono coperti anche gli interessi che maturano dopo, fino alla data della vendita del bene, ma solo entro il tasso di interesse legale (misura legale).
Il pignoramento è l'atto con cui si sottopone il bene alla esecuzione forzata. Il precetto è l'atto che precede il pignoramento, con cui si intima il pagamento. Se non c'è pignoramento, si guarda alla data del precetto. La vendita è quella del bene oggetto del pegno.
Quando si applica
- Un creditore pignoratizio che deve calcolare l'ammontare degli interessi per i quali ha diritto di preferenza nel riparto del prezzo di vendita del pegno.
- Un debitore che ha dato in pegno un gioiello e vuole sapere fino a quando gli interessi continuano a essere coperti dalla prelazione dopo la notifica del precetto.
- Un terzo acquirente del bene pignorato che vuole sapere quali interessi gravano sul prezzo di acquisto.
- Un creditore che ha ricevuto un pegno e si chiede se gli interessi maturati dopo la vendita siano ancora privilegiati.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre gli interessi degli anni precedenti a quello in corso alla data del pignoramento o precetto.
- Non copre interessi eccedenti il tasso legale (misura legale).
- Non copre interessi maturati dopo la data della vendita del bene.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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