Art. 2787 Codice Civile

Diritto di prelazione nel pegno - Art. 2787

Il creditore pignoratizio ha diritto di prelazione se conserva la cosa. Per crediti oltre lire cinquemila serve la scrittura con data certa.

Testo ufficiale Art. 2787 Codice Civile — Italia

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti. Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa. Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo garantisce al creditore pignoratizio la prelazione, ossia il diritto di soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene dato in pegno prima degli altri creditori del medesimo debitore.

L'esercizio della prelazione richiede la continuazione del possesso della cosa in capo al creditore o al terzo custode designato dalle parti. Se il bene torna al debitore, il diritto di precedenza sul bene decade.

Qualora la somma garantita superi l'importo di lire cinquemila, la legge subordina la prelazione all'esistenza di una scrittura recante data certa, con la descrizione precisa del credito e del bene. Fanno eccezione gli enti autorizzati all'esercizio del credito su pegno, per i quali la data dell'atto si puo' provare con qualsiasi mezzo.

Quando si applica

  • Un privato concede in pegno un quadro di valore a garanzia di un debito e il creditore ne trattiene il possesso presso di se'
  • Un debitore consegna un bene d'oro a un istituto di credito su pegno autorizzato ottenendo la relativa polizza
  • Due soggetti affidano un bene mobile a un terzo depositario concordato a garanzia di un finanziamento

Cosa questo articolo non dice

  • La fase costitutiva del pegno e le modalita' di consegna iniziale della cosa, regolate dall'art. 2786
  • La quantificazione della prelazione per gli interessi maturati sul credito, disciplinata dall'art. 2788
  • Le procedure e le forme per la vendita forzata o l'assegnazione del bene, previste dagli artt. 2796, 2797 e 2798

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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