Art. 2789 Codice Civile

Rivendicazione del creditore pignoratizio - Art. 2789

Il creditore pignoratizio che ha perso il possesso del pegno può esercitare l'azione di rivendicazione se spetta al costituente, oltre alle azioni possessorie.

Testo ufficiale Art. 2789 Codice Civile — Italia

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Il creditore che ha ricevuto un bene in pegno (creditore pignoratizio) può, se perde il possesso del bene, usare le normali azioni a difesa del possesso (come l'azione di reintegrazione o di manutenzione).

In più, se il proprietario del bene (costituente del pegno) avrebbe diritto di rivendicarlo da chiunque lo possieda, il creditore pignoratizio può esercitare anche quella stessa azione di rivendicazione. La legge non crea un diritto di rivendicazione autonomo per il creditore, ma gli permette di usare quello che spetta al costituente. Questa facoltà si aggiunge alle azioni possessorie già previste.

Quando si applica

  • Il creditore pignoratizio ha in pegno un orologio di valore; glielo rubano. Può chiedere la restituzione con l'azione di rivendicazione che spetta al proprietario.
  • Il debitore costituente, dopo aver dato in pegno la sua auto, la riprende con la forza; il creditore può rivendicare l'auto.
  • Un terzo riceve dal debitore il bene già dato in pegno, ignorando il pegno; il creditore può agire in rivendicazione contro il terzo.
  • Il creditore perde il possesso del pegno a causa di un furto e non sa chi lo ha; può usare l'azione di rivendicazione se identifica il possessore.
  • Il creditore pignoratizio viene spossessato da un locatore del debitore; può rivendicare il bene.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il caso in cui il creditore non abbia mai avuto il possesso (non si applica).
  • Non attribuisce al creditore un diritto di rivendicazione autonomo se il costituente non ha tale diritto (ad esempio, se il costituente non è proprietario).
  • Non disciplina la restituzione volontaria del pegno (art. 2794).
  • Non riguarda la vendita del pegno (art. 2796-2797).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2789 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile