Il creditore puo' far vendere la cosa in pegno - Art. 2796
L'articolo 2796 autorizza il creditore pignoratizio a vendere la cosa in pegno per ottenere il dovuto, secondo le forme dell'art. 2797.
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2796 concede al creditore che ha ricevuto un pegno il diritto di vendere quella cosa per recuperare il credito. La vendita deve avvenire secondo le modalità stabilite dall'articolo 2797. Non dice altro: non specifica i termini di preavviso, le modalità d'asta o le conseguenze di una vendita insufficiente.
Quando si applica
- Un creditore che ha ricevuto in pegno un gioiello per un prestito e vuole venderlo per farsi pagare.
- Un banco dei pegni che vende un oggetto non riscattato alla scadenza del termine.
- Un privato che ha ottenuto un'auto in garanzia e, scaduto il debito, la vende.
- Un commerciante che vende un quadro ricevuto in pegno per recuperare un credito commerciale.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina i termini di preavviso o le formalità della vendita (quelle sono nell'art. 2797).
- Non dice se il creditore possa tenere la cosa invece di venderla (lo fa l'art. 2798 sull'assegnazione in pagamento).
- Non dice cosa accade se il ricavato della vendita non copre l'intero credito.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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