Vendita anticipata del pegno - Art. 2795
Vendita anticipata pegno per deterioramento o occasione. Creditore o costituente chiede autorizzazione giudice. Costituente può offrire altra garanzia reale.
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa. Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea. Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea. Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo permette al creditore di chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa data in pegno prima della scadenza, quando essa si deteriora al punto da far temere che non basti più a garantire il credito. Il giudice, con lo stesso provvedimento, dispone anche il deposito del prezzo ottenuto. Il costituente (chi ha dato il pegno) può evitare la vendita offrendo un'altra garanzia reale che il giudice ritenga idonea, e ottenere così la restituzione del pegno. Se invece si presenta un'occasione favorevole per vendere, è il costituente stesso che può domandare al giudice l'autorizzazione alla vendita; in quel caso il giudice stabilisce le condizioni e il deposito del prezzo.
Quando si applica
- Un'auto data in pegno arrugginisce e perde valore; il creditore teme che non copra più il debito e chiede al giudice di vendere l'auto.
- Un gioiello in pegno viene danneggiato accidentalmente e il creditore vuole venderlo prima che perda ulteriore valore.
- Il costituente trova un compratore disposto a pagare un prezzo vantaggioso per il quadro dato in pegno e chiede al giudice l'autorizzazione a venderlo.
- Il costituente vuole riavere il proprio orologio e offre in cambio un terreno come nuova garanzia reale, chiedendo al giudice di riconoscerla idonea.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre la vendita ordinaria del pegno alla scadenza del credito: quella è regolata dall'art. 2796.
- Non permette la vendita senza l'autorizzazione del giudice, anche se il pegno è deteriorato.
- Non si applica se il costituente vuole riprendersi il pegno senza offrire altra garanzia reale: per la semplice restituzione occorre fare riferimento all'art. 2794.
- Non riguarda il caso in cui il creditore venda il pegno di propria iniziativa senza seguire la procedura qui descritta.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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