Art. 2798 Codice Civile

Assegnazione della cosa in pagamento – Art. 2798

Il creditore pignoratizio può chiedere al giudice l'assegnazione della cosa in pagamento fino al debito, secondo stima peritale o prezzo di mercato.

Testo ufficiale Art. 2798 Codice Civile — Italia

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma permette al creditore che ha ricevuto una cosa in pegno di chiedere al giudice di ottenerne la proprietà in pagamento del debito, invece di procedere alla vendita all'asta. La cosa viene stimata da un perito o, se ha un prezzo di mercato noto, secondo quel prezzo. L'assegnazione avviene fino alla concorrenza del debito: se il valore della cosa supera il debito, la differenza spetta al debitore.

Il creditore non può trattenere la cosa di sua iniziativa; deve rivolgersi al giudice, che valuta la domanda. Questa facoltà si aggiunge alla possibilità di far vendere la cosa (art. 2796) e non è automatica: il giudice può negarla, ad esempio se la stima è contestata.

La norma si applica solo ai pegni (diritti reali di garanzia) e non ad altre forme di garanzia. Il debitore conserva il diritto di opporsi e di chiedere la vendita se preferisce.

Quando si applica

  • Un gioiello dato in pegno per un prestito non viene riscattato; il creditore chiede al giudice di assegnarglielo come pagamento.
  • Un'automobile è stata data in pegno a garanzia di un finanziamento; il creditore, anziché venderla, domanda l'assegnazione diretta.
  • Un'opera d'arte valutata con perizia viene data in pegno; il creditore chiede al giudice di tenerla per sé fino al valore del debito.
  • Merci deperibili sono state date in pegno; il creditore chiede l'assegnazione anticipata per evitare la vendita.

Cosa questo articolo non dice

  • Non permette al creditore di tenere la cosa senza un provvedimento del giudice (il divieto di uso e disposizione è all'art. 2792).
  • Non regola la vendita della cosa pignorata, che è disciplinata dagli artt. 2796 e 2797.
  • Non si applica ai crediti non garantiti da pegno (ad esempio, ipoteca o garanzie personali).
  • Non attribuisce al creditore il diritto di trattenere la cosa oltre il valore del debito; l'eccedenza va al debitore.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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