Restituzione del pegno e ritenzione - Art. 2794
La restituzione del pegno richiede il saldo totale di debito, interessi e spese. Per un nuovo debito nato dopo e scaduto prima, vale la sola ritenzione.
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno. Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi consegna un bene in pegno a garanzia di un debito non può pretenderne la restituzione fino a quando non vengono saldati interamente il capitale, gli interessi maturati e le spese relative al debito e alla custodia del bene. Il pagamento parziale non dà diritto alla restituzione proporzionale della garanzia.
Se il pegno è stato costituito dal debitore stesso e questi contrae con il medesimo creditore un altro debito, il creditore ottiene un diritto di ritenzione sulla cosa a garanzia del nuovo credito. Questo diritto si applica soltanto se il secondo debito è nato dopo la costituzione del pegno ed è scaduto prima del saldo del debito precedente.
Quando si applica
- Un debitore paga la quota capitale del prestito ma non gli interessi accumulati e pretende di riavere l'oggetto dato in pegno.
- Un debitore salda il debito principale ma rifiuta di rimborsare le spese sostenute dal creditore per la conservazione del bene pignorato.
- Un debitore estingue il debito originario ma ha contratto con lo stesso creditore un secondo debito nato successivamente e scaduto prima del saldo del primo.
Cosa questo articolo non dice
- La procedura per la vendita forzata della cosa data in pegno in caso di inadempimento, disciplinata dall'articolo 2796.
- Le regole sulla custodia e la conservazione del bene dato in garanzia, previste dall'articolo 2790.
- La disciplina del pegno costituito da un terzo anziché dal debitore diretto in caso di nuovi debiti.
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