Art. 2825-bis Codice Civile

Prevalenza ipoteca sul preliminare - Art. 2825-bis

L'ipoteca edilizia prevale sul preliminare anteriore nei limiti della quota di debito da finanziamento accollata dal promissario acquirente.

Testo ufficiale Art. 2825-bis Codice Civile — Italia

L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Di norma, quando si trascrive un contratto preliminare di compravendita, le iscrizioni o trascrizioni successive effettuate contro il venditore non hanno effetto nei confronti dell'acquirente. Questa norma stabilisce un'eccezione a favore delle banche che concedono finanziamenti per la costruzione o ristrutturazione di edifici.

L'ipoteca iscritta dalla banca sul fabbricato prevale sulla trascrizione del preliminare, anche se quest'ultima è stata effettuata prima dell'ipoteca. Tuttavia, la prevalenza dell'ipoteca non copre l'intero importo del finanziamento, ma è ristretta esclusivamente alla quota di debito che il promissario acquirente si è accollato con il preliminare o con un atto successivo.

Se l'accollo del debito avviene tramite un atto separato e successivo al contratto preliminare, l'accordo deve essere annotato a margine della trascrizione del preliminare per poter produrre i suoi effetti.

Quando si applica

  • Acquisto di un immobile in corso di costruzione con accollo di una quota del finanziamento edilizio ottenuto dal costruttore.
  • Esecuzione immobiliare promossa dalla banca sul fabbricato in presenza di un contratto preliminare già trascritto.
  • Sottoscrizione di un atto separato di accollo del mutuo edilizio integrativo rispetto al preliminare iniziale.

Cosa questo articolo non dice

  • Ipoteca iscritta dalla banca per debiti del costruttore che non derivano da finanziamenti per l'intervento edilizio.
  • Quota del finanziamento edilizio rimasta a carico del costruttore e non accollata dal promissario acquirente.
  • Inopponibilità del preliminare di vendita non trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis.

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