Art. 2826 Codice Civile

Dati dell'immobile nell'atto d'ipoteca - Art. 2826

L'art. 2826 c.c. impone di indicare nell'atto di ipoteca la natura, il comune e i dati catastali dell'immobile, o del terreno se in costruzione.

Testo ufficiale Art. 2826 Codice Civile — Italia

Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Per concedere un'ipoteca su un bene immobile è necessario identificarlo in modo univoco ed esatto all'interno del relativo atto di concessione. Non è ammessa una descrizione generica o indeterminata del bene.

L'atto deve indicare la natura dell'immobile (ovvero la sua tipologia, ad esempio appartamento, terreno o locale commerciale), il comune in cui il bene si trova e i suoi dati di identificazione catastale.

Nel caso in cui l'ipoteca riguardi fabbricati in corso di costruzione, la legge richiede l'indicazione dei dati di identificazione catastale del terreno sopra il quale tali edifici stanno per essere realizzati.

Quando si applica

  • Redazione del contratto di mutuo in cui si identificano foglio, particella e subalterno dell'appartamento dato in garanzia.
  • Concessione volontaria di ipoteca su un terreno agricolo con indicazione esatta del comune e dei dati del catasto terreni.
  • Costituzione di garanzia ipotecaria su un edificio ancora in costruzione specificando i riferimenti catastali del terreno sottostante.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina generale sull'iscrizione dell'ipoteca su beni futuri, regolata dall'articolo 2823.
  • Le formalità operative e la presentazione dei titoli al conservatore, disciplinate dagli articoli 2835 e 2836.
  • La determinazione del luogo fisico in cui eseguire l'iscrizione, prevista dall'articolo 2827.

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