Iscrizione ipoteca con scrittura privata: Art. 2835
L'iscrizione dell'ipoteca tramite scrittura privata richiede la sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente e il deposito del titolo originale.
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente. Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati. L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Per poter iscrivere un'ipoteca nei registri immobiliari sulla base di una scrittura privata, la legge impone che la firma di chi concede l'ipoteca sia stata preventivamente autenticata oppure accertata giudizialmente.
Chi richiede l'iscrizione ha l'obbligo di consegnare all'ufficio dei registri immobiliari il documento originale. Se l'originale si trova già depositato presso un archivio pubblico o tra gli atti di un notaio, è necessario presentare una copia autenticata provvista della certificazione che attesti la presenza dei requisiti prescritti.
Il titolo presentato, sia esso il documento originale oppure la copia autenticata, resta depositato in via permanente presso l'ufficio dei registri immobiliari.
Quando si applica
- Presentazione in conservatoria di una scrittura privata di concessione d'ipoteca con firma autenticata.
- Iscrizione ipotecaria basata su un accordo privato in cui la sottoscrizione del concedente è stata accertata con sentenza giudiziale.
- Richiesta di iscrizione tramite copia autenticata di una scrittura privata già depositata negli atti di un notaio.
Cosa questo articolo non dice
- Iscrizione di ipoteca che avviene in base a un atto pubblico o a una sentenza, regolata dall'Art. 2836.
- Iscrizione di ipoteca fondata su atti formati all'estero, disciplinata dall'Art. 2837.
- Iscrizione dell'ipoteca legale spettante all'alienante o al condividente, prevista dall'Art. 2834.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2835 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.