Art. 2836 Codice Civile

Copia del titolo per iscrivere ipoteca - Art. 2836

Per iscrivere un'ipoteca in base a atto pubblico o sentenza ricevuti nello Stato occorre presentare copia del titolo originario. Art. 2836 Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 2836 Codice Civile — Italia

Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione stabilisce un requisito formale fondamentale per l'iscrizione dell'ipoteca presso i registri immobiliari. Quando il diritto di iscrivere ipoteca deriva da un atto pubblico redatto in Italia da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, oppure da una sentenza o altro provvedimento del giudice, chi richiede l'iscrizione deve depositare una copia formale di tale documento.

La norma serve a garantire che la Conservatoria acquisisca documentazione ufficiale ed esecutiva prima di gravare un bene immobile. L'espressione "copia del titolo" indica la copia autentica dell'atto notarile o del provvedimento giudiziario dotato dell'efficacia prescritta dalla legge. Il secondo comma della norma è stato abrogato dalla L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52.

Quando si applica

  • Presentazione della copia autentica del contratto notarile di mutuo per iscrivere l'ipoteca volontaria sulla casa acquistata
  • Deposito della copia conforme della sentenza di condanna al pagamento di una somma per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore
  • Esibizione del decreto ingiuntivo esecutivo in copia autentica per ottenere l'iscrizione ipotecaria presso la conservatoria dei registri immobiliari

Cosa questo articolo non dice

  • Iscrizione d'ipoteca sulla base di una scrittura privata autenticata, disciplinata dall'Art. 2835
  • Iscrizione d'ipoteca fondata su atti o sentenze formati all'estero, regolata dall'Art. 2837
  • Contenuto e formalità della nota di iscrizione da consegnare al conservatore, disciplinati dall'Art. 2839

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2836 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile