Legalizzazione degli atti esteri: Art. 2837
Per procedere all'iscrizione, gli atti formati in un paese estero devono essere preventivamente legalizzati secondo le formalità previste dalla legge.
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che tutti gli atti redatti o stipulati in un Paese straniero, quando vengono presentati per l'iscrizione, devono essere preventivamente sottoposti a legalizzazione.
La legalizzazione attesta l'autenticità della firma e la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha formato l'atto. Senza questa formalità, il documento estero non può essere recepito ai fini dell'iscrizione.
Quando si applica
- Presentazione di un atto notarile redatto all'estero per cui si richiede l'iscrizione
- Presentazione di una sentenza emessa da un giudice straniero ai fini dell'iscrizione
- Presentazione di una scrittura privata autenticata da un notaio estero per l'iscrizione
Cosa questo articolo non dice
- Gli atti provenienti da Paesi esentati dalla legalizzazione in virtù di convenzioni internazionali
- La verifica della validità sostanziale del contenuto dell'atto estero
- Le regole sulla traduzione giurata del documento redatto in lingua straniera
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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