Art. 2837 Codice Civile

Legalizzazione degli atti esteri: Art. 2837

Per procedere all'iscrizione, gli atti formati in un paese estero devono essere preventivamente legalizzati secondo le formalità previste dalla legge.

Testo ufficiale Art. 2837 Codice Civile — Italia

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che tutti gli atti redatti o stipulati in un Paese straniero, quando vengono presentati per l'iscrizione, devono essere preventivamente sottoposti a legalizzazione.

La legalizzazione attesta l'autenticità della firma e la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha formato l'atto. Senza questa formalità, il documento estero non può essere recepito ai fini dell'iscrizione.

Quando si applica

  • Presentazione di un atto notarile redatto all'estero per cui si richiede l'iscrizione
  • Presentazione di una sentenza emessa da un giudice straniero ai fini dell'iscrizione
  • Presentazione di una scrittura privata autenticata da un notaio estero per l'iscrizione

Cosa questo articolo non dice

  • Gli atti provenienti da Paesi esentati dalla legalizzazione in virtù di convenzioni internazionali
  • La verifica della validità sostanziale del contenuto dell'atto estero
  • Le regole sulla traduzione giurata del documento redatto in lingua straniera

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2837 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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