Art. 2834 Codice Civile

Ipoteca legale dell'alienante e condividente - Art. 2834

Il conservatore deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale all'atto di alienazione o divisione, salvo prova di adempimento o rinuncia (art. 2834 c.c.).

Testo ufficiale Art. 2834 Codice Civile — Italia

Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente. Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2834 stabilisce che, quando un atto di vendita o di divisione viene trascritto presso i registri immobiliari, il conservatore ha l'obbligo di iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale a favore del venditore o del condividente. Questa ipoteca è quella prevista dall'articolo 2817, numeri 1 e 2, e garantisce il pagamento del prezzo o il conguaglio della divisione.

Tuttavia, l'iscrizione automatica non avviene se al conservatore viene presentato un atto pubblico o una scrittura privata con firma autenticata (o accertata dal giudice) che dimostri che gli obblighi sono stati adempiuti o che il beneficiario ha rinunciato all'ipoteca.

Il conservatore non ha discrezionalità: deve iscrivere d'ufficio a meno che non gli venga fornita la prova documentale dell'adempimento o della rinuncia.

Quando si applica

  • Tizio vende un appartamento a Caio. Alla trascrizione del rogito, il conservatore iscrive automaticamente l'ipoteca legale a favore di Tizio per il prezzo non ancora pagato, a meno che Caio non presenti un documento che dimostri di aver già pagato.
  • In una divisione ereditaria, i coeredi dividono i beni. Il conservatore, trascrivendo l'atto di divisione, iscrive d'ufficio l'ipoteca legale a favore del condividente che ha diritto a conguaglio, salvo prova di adempimento.
  • Un venditore e un acquirente stipulano una compravendita con pagamento rateale. Al momento della trascrizione, il conservatore iscrive l'ipoteca legale per l'intero prezzo, anche se parte è già stata pagata, a meno che non sia presentata una scrittura autenticata che attesti i pagamenti effettuati e la rinuncia per il residuo.
  • Una persona vende un terreno e subito dopo il notaio presenta al conservatore un atto pubblico con cui il venditore dichiara di aver ricevuto il prezzo e rinuncia all'ipoteca. In questo caso il conservatore non iscrive l'ipoteca.

Cosa questo articolo non dice

  • Che l'ipoteca legale venga automaticamente cancellata al pagamento del prezzo (la cancellazione richiede un atto formale, non è automatica).
  • Che il conservatore possa decidere se iscrivere o meno l'ipoteca (l'iscrizione è obbligatoria d'ufficio, salvo prova contraria).
  • Che l'articolo si applichi a qualsiasi ipoteca legale (riguarda solo quella dell'alienante e del condividente ex art. 2817 nn. 1 e 2).
  • Che l'ipoteca legale esista senza iscrizione (l'iscrizione è costitutiva del diritto di ipoteca).

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