Requisiti per iscrivere l'ipoteca: Art. 2839
Per iscrivere un'ipoteca servono il titolo e una nota in doppio originale con dati delle parti, importo, beni gravati e domicilio eletto dal creditore.
Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale. La nota deve indicare: 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento; 2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari; 3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato; 4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa; 5) gli interessi e le annualità che il credito produce; 6) il tempo della esigibilità; 7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Per completare l'iscrizione di un'ipoteca presso i registri immobiliari è necessario presentare l'atto che la giustifica insieme a una nota di iscrizione sottoscritta, redatta in doppio originale.
La nota deve indicare in modo dettagliato i dati anagrafici e il codice fiscale di creditore, debitore ed eventuale terzo datore di ipoteca, oltre al domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale competente. Per le società e gli enti vanno specificati denominazione, sede, codice fiscale e i dati dei legali rappresentanti.
Devono inoltre essere indicati gli estremi del titolo, il notaio o pubblico ufficiale rogante, l'importo della somma per cui si iscrive l'ipoteca, gli interessi, i tempi di esigibilità del credito e la descrizione precisa dei beni immobili colpiti dal vincolo.
Quando si applica
- Un creditore si presenta alla Conservatoria per registrare un'ipoteca sulla casa del debitore portando il contratto di mutuo e la nota formale stilata in doppio originale.
- Una banca richiede l'iscrizione ipotecaria fornendo ragione sociale, codice fiscale ed eleggendo domicilio nel circondario del tribunale dove si trova l'immobile.
- Un privato iscrive ipoteca sulla base di una sentenza penale o civile indicando importo del credito, interessi previsti e dati dei beni gravati.
Cosa questo articolo non dice
- Gli effetti degli errori o delle omissioni presenti nella nota o nel titolo, disciplinati dall'articolo 2841.
- L'individuazione specifica degli immobili del debitore su cui è possibile iscrivere ipoteca giudiziale, regolata dall'articolo 2828.
- Il calcolo e il pagamento delle spese dovute per l'esecuzione dell'iscrizione, disciplinati dall'articolo 2846.
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