Art. 2841 Codice Civile

Validita' dell'ipoteca con errori nella nota: Art. 2841

Gli errori o le omissioni nella nota d'iscrizione ipotecaria non annullano l'ipoteca, a meno che generino incertezza su crediti, beni o parti coinvolte.

Testo ufficiale Art. 2841 Codice Civile — Italia

L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati. Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'iscrizione dell'ipoteca avviene nei registri immobiliari sulla base di un titolo, come un contratto o una sentenza, e di una nota di iscrizione. Quando in questi documenti sono presenti imprecisioni o sviste, la garanzia ipotecaria rimane valida e conserva i suoi effetti, a patto che gli errori non impediscano di individuare con certezza gli elementi essenziali del rapporto.

L'invalidita' dell'iscrizione scatta soltanto se l'errore o l'omissione crea un'incertezza insuperabile su chi sia il creditore, il debitore o il proprietario del bene, su quale sia l'importo del credito garantito oppure su quali siano i singoli beni immobili gravati.

Per tutte le altre inesattezze minori che non impediscono l'identificazione di questi elementi fondamentali, l'ipoteca resta valida. La parte interessata puo' chiederne la rettificazione a proprie spese per correggere il dato formale nei registri.

Quando si applica

  • Nella nota di iscrizione e' stato digitato un errore di battitura nel nome del debitore, ma il codice fiscale e gli altri dati consentono di identificarlo senza dubbi.
  • Manca la specificazione dell'indirizzo civico di un immobile nella nota, ma i dati catastali riportati identificano in modo univoco il bene gravato.
  • Nel documento presentato per l'iscrizione e' indicata con un refuso la data di nascita del creditore, senza creare incertezza sulla sua identita'.
  • L'importo del credito e' scritto con un'inesattezza formale nella nota, rendendo necessaria una rettifica nei registri a spese del richiedente.

Cosa questo articolo non dice

  • La nota d'iscrizione contiene un errore sull'importo tale da rendere impossibile individuare la somma garantita, provocando l'invalidita' dell'iscrizione.
  • Il titolo costitutivo dell'ipoteca e' nullo per vizi di forma o per mancanza di consenso del proprietario del bene.
  • La richiesta di rinnovazione dell'ipoteca scaduta dopo il decorso del termine di efficacia dell'iscrizione.

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