Variazione domicilio eletto - Art. 2842
Il creditore ipotecario può variare il domicilio eletto nell'iscrizione, con atto notarile depositato presso il conservatore che lo annota a margine. Art. 2842.
È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione. Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione. La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2842 permette al creditore (o al suo mandatario, erede o avente causa) di cambiare il domicilio eletto che ha indicato nell'iscrizione ipotecaria. Il nuovo domicilio deve trovarsi nella stessa circoscrizione territoriale di quello precedente.
Per farlo serve un atto ricevuto o autenticato da notaio. La dichiarazione deve essere depositata presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari, che provvede ad annotare il cambiamento a margine o in calce all'iscrizione.
Questa norma riguarda solo la modifica del domicilio eletto, non altri elementi dell'ipoteca come l'importo o i beni gravati.
Quando si applica
- Un creditore ipotecario si trasferisce in un'altra via dello stesso comune e vuole aggiornare il domicilio eletto per ricevere le notifiche.
- L'erede del creditore, che ha ereditato l'ipoteca, abita in un indirizzo diverso e deve sostituire il domicilio eletto originario.
- Il mandatario del creditore cambia studio professionale e necessita di indicare il nuovo recapito legale nell'iscrizione.
- Un avente causa (ad esempio chi ha acquistato il credito ipotecario) vuole far constare il proprio domicilio elettivo.
Cosa questo articolo non dice
- Non consente di cambiare il domicilio eletto al di fuori della stessa circoscrizione (ad esempio in un altro comune).
- Non riguarda la modifica dell'importo dell'ipoteca, dei beni ipotecati o della durata dell'iscrizione.
- Non disciplina la cancellazione dell'ipoteca né la rinnovazione dell'iscrizione.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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