Art. 2842 Codice Civile

Variazione domicilio eletto - Art. 2842

Il creditore ipotecario può variare il domicilio eletto nell'iscrizione, con atto notarile depositato presso il conservatore che lo annota a margine. Art. 2842.

Testo ufficiale Art. 2842 Codice Civile — Italia

È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione. Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione. La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2842 permette al creditore (o al suo mandatario, erede o avente causa) di cambiare il domicilio eletto che ha indicato nell'iscrizione ipotecaria. Il nuovo domicilio deve trovarsi nella stessa circoscrizione territoriale di quello precedente.

Per farlo serve un atto ricevuto o autenticato da notaio. La dichiarazione deve essere depositata presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari, che provvede ad annotare il cambiamento a margine o in calce all'iscrizione.

Questa norma riguarda solo la modifica del domicilio eletto, non altri elementi dell'ipoteca come l'importo o i beni gravati.

Quando si applica

  • Un creditore ipotecario si trasferisce in un'altra via dello stesso comune e vuole aggiornare il domicilio eletto per ricevere le notifiche.
  • L'erede del creditore, che ha ereditato l'ipoteca, abita in un indirizzo diverso e deve sostituire il domicilio eletto originario.
  • Il mandatario del creditore cambia studio professionale e necessita di indicare il nuovo recapito legale nell'iscrizione.
  • Un avente causa (ad esempio chi ha acquistato il credito ipotecario) vuole far constare il proprio domicilio elettivo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non consente di cambiare il domicilio eletto al di fuori della stessa circoscrizione (ad esempio in un altro comune).
  • Non riguarda la modifica dell'importo dell'ipoteca, dei beni ipotecati o della durata dell'iscrizione.
  • Non disciplina la cancellazione dell'ipoteca né la rinnovazione dell'iscrizione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2842 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile