Art. 2843 Codice Civile

Annotazione atti sul credito ipotecario Art. 2843

L'annotazione in margine all'iscrizione ipotecaria è necessaria per rendere efficaci cessioni, surrogazioni e vincoli sul credito garantito da ipoteca.

Testo ufficiale Art. 2843 Codice Civile — Italia

La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca. La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto. Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un credito garantito da ipoteca viene ceduto, trasferito a un altro soggetto o sottoposto a un vincolo come un pignoramento, l'operazione deve essere annotata a margine della registrazione originale dell'ipoteca presso i registri immobiliari.

Questa annotazione ha un valore fondamentale: finché non viene eseguita, il trasferimento o il vincolo dell'ipoteca non produce alcun effetto. Senza l'annotazione, chi acquista il credito non può far valere la garanzia ipotecaria nei confronti dei terzi.

Una volta effettuata l'annotazione, la cancellazione dell'ipoteca richiede il consenso dei nuovi titolari. Per procedere, occorre consegnare al conservatore copia del titolo; se si tratta di scrittura privata o atto estero, si applicano gli articoli 2835 e 2837.

Quando si applica

  • Una banca acquista da un altro istituto di credito un mutuo ipotecario e deve rendere efficace la garanzia sul bene.
  • Un terzo paga il debito del debitore e subentra nei diritti del creditore tramite surrogazione.
  • Un creditore notifica il pignoramento di un credito garantito da ipoteca e deve vincolare la relativa garanzia.
  • Un creditore accetta di spostare il grado della propria ipoteca a favore di un altro creditore.

Cosa questo articolo non dice

  • La cancellazione dell'ipoteca originale, disciplinata dal consenso del creditore e dalle norme generali sulla cancellazione.
  • L'iscrizione iniziale dell'ipoteca nei registri immobiliari, regolata dalle norme sulle formalità di iscrizione.
  • La validità del contratto di cessione del credito tra le parti, che si perfeziona a prescindere dalla garanzia ipotecaria.

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