Art. 2844 Codice Civile

Notificazioni e citazioni relative all'ipoteca: Art. 2844

Regola dove notificare citazioni e atti al creditore ipotecario: al domicilio eletto, in Conservatoria se manca, o con rito ordinario se si chiede la riduzione.

Testo ufficiale Art. 2844 Codice Civile — Italia

Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all'ultimo domicilio da essi eletto. La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni. Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione è stata presa. Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce il luogo in cui devono essere consegnati gli atti giudiziari e le notificazioni indirizzati a un creditore che ha un'ipoteca iscritta a suo favore. Di regola, gli atti si consegnano di persona al creditore oppure presso il domicilio che lo stesso ha dichiarato e scelto al momento dell'iscrizione dell'ipoteca.

Se il creditore non ha indicato alcun domicilio, se è deceduto o se lo studio o ufficio indicato come domicilio ha cessato l'attività, la legge prevede una sede alternativa: le notificazioni e le citazioni si possono effettuare direttamente presso l'ufficio dei registri immobiliari dove è stata presa l'iscrizione dell'ipoteca.

Esiste un'eccezione fondamentale: quando è il debitore a promuovere un giudizio contro il creditore per ottenere la cancellazione dell'ipoteca oppure la riduzione della somma o dei beni iscritti, la notifica della citazione deve seguire esclusivamente i modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

Quando si applica

  • Notifica di un atto giudiziario a un creditore ipotecario che non ha dichiarato alcun domicilio eletto nella nota di iscrizione.
  • Servizio di un atto a un creditore la cui elezione di domicilio era fissata presso uno studio professionale che ha chiuso.
  • Notificazione di atti relativi all'iscrizione ipotecaria quando il creditore iscritto è deceduto.
  • Notifica della citazione in giudizio promossa dal debitore per ottenere la cancellazione totale o parziale dell'ipoteca.

Cosa questo articolo non dice

  • Modalità per comunicare e formalizzare la variazione del domicilio eletto, disciplinate dall'art. 2842.
  • Annotazione di atti di cessione o trasferimento del credito ipotecario, previsti dall'art. 2843.
  • Notificazioni relative a iscrizioni di ipoteca derivanti da obbligazioni all'ordine o al portatore, regolate dall'art. 2845.

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