Notifiche ipoteche su titoli di credito: Art. 2845
A chi e come notificare gli atti per ipoteche poste a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore e pubblicazione nel registro delle imprese.
Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine, le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo. Se si tratta di obbligazioni al portatore, le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all'iscrizione. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria. Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un'ipoteca viene iscritta a garanzia di obbligazioni o titoli di credito, l'identità del creditore può variare nel tempo con la circolazione dei titoli stessi. Per questo motivo la legge stabilisce regole specifiche per notificare citazioni e atti giudiziali relativi a tali iscrizioni.
Se i titoli sono all'ordine, le notificazioni si effettuano verso chi ha preso l'iscrizione ai sensi dell'articolo 2839, a meno che nei registri figurino annotazioni a favore di un successivo possessore. Se le obbligazioni sono al portatore, gli atti vanno notificati al rappresentante degli obbligazionisti oppure a un curatore nominato dal giudice se il rappresentante manca, curando la pubblicazione nel registro delle imprese e su un quotidiano.
Quando si applica
- Notificazione di un atto di citazione per la cancellazione d'ipoteca posta a garanzia di titoli al portatore emessi da una società.
- Notifica eseguita nei confronti del possessore di un titolo all'ordine il cui nome risulta annotato a margine nei registri immobiliari.
- Nomina giudiziale di un curatore a cui notificare gli atti quando manca la figura del rappresentante degli obbligazionisti.
- Deposito nel registro delle imprese e pubblicazione su un quotidiano dell'estratto di notifica relativo all'ipoteca.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina generale delle notificazioni relative alle iscrizioni ipotecarie ordinarie, regolata dall'articolo 2844.
- Le formalità generali richieste per effettuare la nota di iscrizione dell'ipoteca, disciplinate dall'articolo 2839.
- L'annotazione della cessione o di altri atti dispositivi del credito ipotecario, trattata dall'articolo 2843.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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