Spese d'iscrizione dell'ipoteca - Art. 2846
Art. 2846 CC: le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, salvo patto contrario, ma anticipate dal richiedente.
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2846 stabilisce chi deve sopportare le spese per registrare un'ipoteca. Di regola, il debitore è tenuto a rimborsarle, ma solo dopo che il richiedente (di solito il creditore) le ha pagate in anticipo. Il richiedente è chi presenta la domanda di iscrizione.
Se le parti hanno concordato diversamente con un patto contrario, l'accordo prevale. In quel caso il debitore non deve nulla. L'articolo non dice a quanto ammontano le spese né chi paga le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo.
Quando si applica
- Un creditore paga le tasse di registro per iscrivere l'ipoteca e poi chiede il rimborso al debitore.
- Un contratto di mutuo prevede che le spese di iscrizione siano a carico del mutuatario, ma il notaio le anticipa per conto del creditore.
- Un debitore si rifiuta di pagare perché il creditore non ha anticipato le spese come richiesto dall'articolo.
- Le parti stipulano un patto contrario: le spese sono a carico del creditore, quindi il debitore non deve rimborsare nulla.
Cosa questo articolo non dice
- Chi paga le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo (non sono spese di iscrizione).
- L'importo esatto delle spese di iscrizione (non fissato dall'articolo).
- Le spese per la cancellazione dell'ipoteca (disciplinate da altro articolo).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2846 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.