Spese e interessi collocati nello stesso grado – Art. 2855
Spese di costituzione, iscrizione, rinnovazione e intervento; interessi: due annate anteriori e quella in corso al pignoramento, più legali fino alla vendita.
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione. Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data. L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce quali spese e interessi, oltre al capitale, vengono collocati nello stesso grado dell'iscrizione ipotecaria. Le spese dell'atto di costituzione dell'ipoteca, quelle per l'iscrizione e la rinnovazione, e le spese ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo sono automaticamente coperte. Per spese giudiziali superiori, serve un patto espresso e una corrispondente iscrizione.
Per gli interessi, la regola generale è che vengono collocati nello stesso grado solo se la loro misura è enunciata nell'iscrizione. Tuttavia, il loro privilegio è limitato: contano solo le due annualità anteriori al pignoramento e quella in corso. Gli interessi successivi, fino alla vendita, sono ammessi solo nella misura legale, anche se le parti hanno pattuito un'estensione maggiore. Le iscrizioni particolari per ulteriori arretrati hanno effetto dalla loro data.
Quando si applica
- Un creditore ipotecario sostiene le spese per l'atto di costituzione dell'ipoteca e per la sua iscrizione; queste spese hanno lo stesso grado del capitale.
- Un creditore partecipa a un processo esecutivo e deve pagare le spese ordinarie di intervento; anch'esse sono collocate nello stesso grado.
- Un creditore chiede gli interessi maturati nei due anni precedenti il pignoramento e nell'anno in corso; vengono soddisfatti insieme al capitale.
- Dopo il pignoramento, il creditore matura altri interessi fino alla vendita; questi sono ammessi solo al tasso legale, non a quello convenzionale.
- Un creditore vuole estendere l'ipoteca a spese giudiziali maggiori di quelle ordinarie; deve farlo con un patto espresso e una nuova iscrizione.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre spese giudiziali straordinarie o non ordinarie se non c'è un patto espresso e una nuova iscrizione.
- Non dà diritto a tutti gli interessi arretrati senza limiti di tempo: solo due annualità anteriori e quella in corso al pignoramento.
- Non vale per crediti non ipotecari: l'articolo si applica solo a crediti garantiti da ipoteca.
- Non estende automaticamente l'ipoteca a interessi convenzionali oltre il tasso legale dopo il pignoramento.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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