Surroga del creditore ipotecario perdente - Art. 2856
Il creditore ipotecario insoddisfatto per l'intervento di un creditore anteriore si surroga nell'ipoteca di quest'ultimo sugli altri beni del debitore.
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione. Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un debitore possiede più immobili e un creditore di grado anteriore ha un'ipoteca estesa a tutti questi beni, quest'ultimo può scegliere su quale immobile soddisfarsi. Se la vendita del bene prescelto assorbe l'intero ricavato, i creditori di grado successivo iscritti su quel medesimo bene restano insoddisfatti e assumono la qualifica di creditori perdenti.
Per evitare che la scelta del creditore anteriore danneggi ingiustamente i creditori posteriori, la legge permette al creditore perdente di surrogarsi. Il creditore rimasto privo di soddisfacimento subentra nell'ipoteca che il creditore soddisfatto aveva sugli altri immobili del medesimo debitore.
Attraverso la surrogazione, il creditore perdente può esercitare l'azione ipotecaria su tali beni mantenendo la preferenza nei confronti dei creditori che hanno iscritto la propria ipoteca in data posteriore alla sua. La stessa tutela è estesa anche ai creditori che restano perdenti a causa di privilegi immobiliari.
Quando si applica
- Un creditore con ipoteca di grado successivo su un appartamento non incassa quanto spettante perché l'intero ricavato viene assorbito da una banca con ipoteca anteriore estesa sia a quell'appartamento sia a un capannone del debitore.
- Una ditta che ha iscritto ipoteca su un terreno vede azzerata la propria possibilità di recupero per la capienza assorbita da un creditore di grado anteriore con ipoteca anche sulla villa del debitore, e subentra nell'ipoteca di quest'ultimo sulla villa.
- Un creditore rimasto insoddisfatto a causa dell'intervento prevalente di un privilegio immobiliare esercita la surrogazione ipotecaria sugli altri immobili compresi nella garanzia del creditore soddisfatto.
Cosa questo articolo non dice
- I limiti quantitativi della surrogazione e le condizioni specifiche per la sua attuazione, disciplinati dall'Art. 2857.
- Le facoltà riconosciute al terzo acquirente per liberare i beni acquistati dalle ipoteche, regolate dall'Art. 2858.
- Le eccezioni e i diritti che il terzo acquirente può opporre ai creditori ipotecari, previsti dall'Art. 2859.
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