Priorità dell'ipoteca dalla data di iscrizione - Art. 2852
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche per crediti condizionali o futuri derivanti da un rapporto già esistente.
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che la priorità di un'ipoteca (il suo 'grado') si determina in base al momento in cui viene iscritta nei pubblici registri immobiliari. Non conta quando il credito nasce o diventa esigibile.
Questa regola vale anche per i crediti sottoposti a condizione, cioè che dipendono da un evento futuro e incerto. Allo stesso modo, si applica ai crediti che potranno sorgere in futuro in base a un rapporto giuridico già esistente, come un'apertura di credito.
In pratica, chi iscrive per primo la propria ipoteca ha un diritto di preferenza rispetto a chi iscrive dopo, indipendentemente dalla data del contratto di mutuo o della nascita del debito.
Quando si applica
- Una banca concede un mutuo garantito da ipoteca: la data di iscrizione determina il grado rispetto ad altre ipoteche sullo stesso immobile.
- Un credito è condizionato al verificarsi di un evento (es. fideiussione con condizione sospensiva): l'ipoteca prende grado dalla data di iscrizione, non dalla data in cui la condizione si avvera.
- Un contratto di apertura di credito prevede prelievi futuri; l'ipoteca a garanzia di questi crediti futuri ha priorità dal giorno della sua iscrizione, non dal giorno di ogni prelievo.
- Due ipoteche vengono iscritte sullo stesso immobile: la prima iscritta prevale, anche se il credito della seconda è sorto prima.
- Un'ipoteca iscritta per un credito futuro (es. garanzia per future operazioni commerciali) prevale su un'ipoteca iscritta successivamente per un credito già sorto.
Cosa questo articolo non dice
- Che la priorità dell'ipoteca dipenda dalla data di nascita del credito e non dalla data di iscrizione.
- Che le ipoteche per crediti condizionali o futuri non possano essere iscritte o non abbiano effetto fino alla scadenza della condizione o alla nascita del credito.
- Che l'articolo disciplini la cancellazione dell'ipoteca o la sua durata (quest'ultima è regolata dall'art. 2847).
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