Art. 2854 Codice Civile

Concorrenza tra ipoteche dello stesso grado - Art. 2854

Se più ipoteche hanno lo stesso grado sullo stesso bene, i crediti concorrono in proporzione dell'importo, non per priorità d'iscrizione. Art. 2854

Testo ufficiale Art. 2854 Codice Civile — Italia

I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando più ipoteche sono iscritte sullo stesso bene con lo stesso grado, i rispettivi crediti vengono soddisfatti proporzionalmente all'importo di ciascuno. Non conta l'ordine temporale di iscrizione all'interno dello stesso grado; la priorità è determinata solo dal grado. La norma impedisce che un creditore con iscrizione dello stesso grado abbia preferenza su un altro solo perché ha registrato prima. L'art. 2854 si applica esclusivamente a ipoteche di pari grado: se i gradi sono diversi, il creditore di grado anteriore ha diritto di essere soddisfatto per intero prima di quelli di grado posteriore.

Quando si applica

  • Due banche concedono mutui ipotecari sullo stesso immobile ed entrambe iscrivono ipoteca in primo grado.
  • Un creditore iscrive un'ipoteca giudiziale e successivamente un altro creditore iscrive un'ipoteca volontaria, ma il conservatore le classifica entrambe nello stesso grado.
  • Il proprietario concede una seconda ipoteca sullo stesso bene, per errore viene iscritta con lo stesso grado della prima.
  • In una procedura esecutiva, più creditori ipotecari dello stesso grado si contendono il ricavato dalla vendita del bene.
  • Un creditore iscrive ipoteca su un immobile dopo una fusione societaria e l'ipoteca precedente mantiene lo stesso grado.

Cosa questo articolo non dice

  • La priorità tra ipoteche di grado diverso: regolata dall'art. 2852.
  • La rinnovazione dell'ipoteca scaduta: disciplinata dagli artt. 2847 e 2850.
  • La surrogazione del creditore perdente: trattata dagli artt. 2856 e 2857.
  • Le formalità per l'iscrizione e le annotazioni: coperte dagli artt. 2843 e 2846.

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