Art. 2859 Codice Civile

Eccezioni del terzo acquirente d'immobile: Art. 2859

Art. 2859 c.c.: il terzo acquirente che ha trascritto prima della domanda contro il debitore può opporre al creditore le eccezioni non usate dal debitore.

Testo ufficiale Art. 2859 Codice Civile — Italia

Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna. Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma tutela chi acquista un bene gravato da ipoteca. Se il terzo acquirente trascrive il proprio atto di acquisto prima che il creditore introduca la causa per far condannare il debitore principale, e il terzo non ha preso parte a quel processo, egli conserva la possibilità di difendersi direttamente contro il creditore.

In particolare, il terzo acquirente può far valere tutte le contestazioni ed eccezioni che il debitore originario non ha proposto in giudizio, comprese quelle che spetterebbero al debitore stesso dopo la sentenza di condanna. Per eccezioni si intendono i fatti che estinguono o riducono il credito, come l'avvenuto pagamento o la prescrizione.

Tuttavia, la contestazione di queste eccezioni non ferma il decorso dei termini di legge previsti per liberare l'immobile dalle ipoteche.

Quando si applica

  • Un acquirente compra un immobile ipotecato e trascrive l'acquisto prima che la banca avvii la causa contro il debitore venditore.
  • Il nuovo proprietario vuole eccepire la prescrizione del credito garantito da ipoteca che il debitore originario ha omesso di far valere.
  • Il terzo acquirente intende dimostrare l'avvenuto pagamento parziale del debito non opposto nel giudizio svoltosi tra creditore e debitore.

Cosa questo articolo non dice

  • La sospensione dei termini previsti per la liberazione dell'immobile dalle ipoteche, espressamente esclusa da questa norma.
  • I diritti di regresso e le azioni di rivalsa del terzo acquirente nei confronti del debitore principale, regolati dall'Art. 2866.
  • Le modalità operative con cui il terzo rilascia o purga il bene ipotecato, disciplinate dagli articoli successivi.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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