Capacità per il rilascio – Art. 2860
Solo chi ha la capacità di alienare può procedere al rilascio di un immobile ipotecato. La capacità di alienare richiede maggiore età e assenza di interdizione.
Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il terzo acquirente di un immobile ipotecato può liberarsi dall'ipoteca tramite il rilascio, cioè consegnando l'immobile ai creditori. L'articolo 2860 richiede che chi procede al rilascio abbia la capacità di alienare, ossia la capacità giuridica di vendere o trasferire la proprietà.
Questa capacità spetta ai maggiorenni non interdetti. I minori e gli interdetti non possono validamente rilasciare l'immobile.
Quando si applica
- Una persona maggiorenne che ha acquistato una casa con ipoteca vuole rilasciarla ai creditori perché non può più pagare il mutuo.
- Un minore ereditario, divenuto proprietario di un immobile ipotecato per successione, non può procedere al rilascio senza essere assistito dal tutore.
- Un interdetto giudiziale tenta di firmare l'atto di rilascio di un appartamento ipotecato, ma l'atto è nullo per mancanza di capacità.
- Un terzo acquirente capace di alienare rilascia l'immobile, ma il creditore contesta la validità sostenendo che al momento del rilascio il terzo era in stato di incapacità naturale.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non riguarda la capacità di alienare in generale, ma solo il rilascio al creditore ipotecario.
- Non disciplina i termini o le modalità del rilascio, che sono previste dall'art. 2861.
- Non si applica al debitore originario che paga il debito per estinguere l'ipoteca.
- Non copre i diritti del terzo acquirente dopo il rilascio (artt. 2863-2866).
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