Art. 2861 Codice Civile

Termine ed esecuzione del rilascio - Art. 2861

Il terzo acquirente deve dichiarare il rilascio entro dieci giorni dal pignoramento, poi annotare e notificare il certificato entro cinque giorni.

Testo ufficiale Art. 2861 Codice Civile — Italia

Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento. Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente. Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione. Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se hai acquistato un immobile già ipotecato e poi il creditore ipotecario lo pignora, puoi decidere di rilasciarlo. Il rilascio è una dichiarazione fatta alla cancelleria del tribunale che sta gestendo l'espropriazione. Devi farla entro dieci giorni dalla data del pignoramento.

Dopo la dichiarazione, ottieni un certificato dalla cancelleria. Devi farlo annotare a margine della trascrizione del pignoramento e notificarlo al creditore procedente entro cinque giorni dalla data del certificato. A questo punto, il tribunale, su richiesta del creditore o di altri interessati, nomina un amministratore dell'immobile. Tu resti responsabile della custodia fino a quando non consegni l'immobile all'amministratore.

Quando si applica

  • Hai comprato una casa con ipoteca e il creditore la pignora per debiti del precedente proprietario. Decidi di rilasciarla per non essere coinvolto nell'espropriazione.
  • Sei l'erede di un immobile ipotecato e il creditore inizia il pignoramento. Puoi rilasciare l'immobile entro dieci giorni.
  • Il creditore procedente chiede la nomina di un amministratore dopo che il terzo acquirente ha rilasciato l'immobile.
  • Dopo il rilascio, il terzo acquirente continua a custodire l'immobile fino a quando l'amministratore non ne prende possesso.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il rilascio da parte del debitore originario (questo è disciplinato dagli articoli 2858 e seguenti).
  • Non riguarda i diritti del terzo acquirente verso il debitore per il rimborso (art. 2866).
  • Non stabilisce come si riduce l'ipoteca (art. 2872).
  • Non tratta della surrogazione del creditore perdente (art. 2856).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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