Scelte del terzo acquirente di beni ipotecati Art. 2858
Chi compra un bene ipotecato e non è debitore può evitare l'espropriazione pagando i creditori, rilasciando il bene o liberandolo dalle ipoteche.
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi acquista un bene gravato da un'ipoteca senza essersi accollato il debito e ha regolarmente trascritto l'acquisto nei registri non risponde delle obbligazioni con tutto il proprio patrimonio. Tuttavia, il creditore ipotecario conserva il diritto di rivalersi sull'immobile anche dopo il passaggio di proprietà.
Per evitare l'azione esecutiva sul bene, il nuovo proprietario ha tre possibilità: pagare i creditori che hanno iscritto l'ipoteca, rilasciare il bene per lasciarlo alla procedura esecutiva, oppure avviare la procedura formale di liberazione dalle ipoteche.
Se l'acquirente non sceglie una di queste opzioni, la procedura di espropriazione forzata prosegue direttamente nei suoi confronti secondo le regole previste dal codice di procedura civile.
Quando si applica
- Un acquirente che ha trascritto il rogito di una casa ipotecata riceve un sollecito di pagamento dalla banca del vecchio proprietario.
- Un compratore decide di estinguere direttamente il debito con il creditore ipotecario per impedire che l'immobile acquistato vada all'asta.
- Il nuovo proprietario di un terreno ipotecato sceglie di rilasciare formalmente il bene invece di pagare i debiti del precedente titolare.
- Chi acquista un immobile decide di avviare la procedura di liberazione dalle ipoteche prima che venga iniziato il pignoramento.
Cosa questo articolo non dice
- Il diritto del terzo acquirente di recuperare dal debitore originario le somme pagate, disciplinato dall'Art. 2866.
- Le eccezioni e contestazioni che l'acquirente può opporre ai creditori per bloccare l'azione, regolate dall'Art. 2859.
- I requisiti di capacità e i termini procedurali con cui eseguire il rilascio, previsti dagli articoli 2860 e 2861.
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