Art. 2892 Codice Civile

Divieto di proroga dei termini (Art. 2892)

Il termine per liberare i beni ipotecati (art. 2889 c.2) e per far vendere i beni (art. 2891 c.1) non può essere prorogato.

Testo ufficiale Art. 2892 Codice Civile — Italia

I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2892 del Codice Civile stabilisce che i termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 (facoltà di liberare i beni dalle ipoteche) e dal primo comma dell'art. 2891 (diritto dei creditori di far vendere i beni) non possono essere prorogati in alcun modo.

Il divieto è assoluto: non è consentita né la proroga convenzionale tra le parti né quella giudiziale. La norma garantisce la certezza dei termini procedurali nell'esecuzione forzata ipotecaria.

Quando si applica

  • L'acquirente di un immobile ipotecato chiede al creditore di concedere più tempo per depositare il prezzo di liberazione, ma il creditore si rifiuta invocando l'art. 2892.
  • I creditori, dopo aver ottenuto la vendita forzata, chiedono al giudice una proroga del termine per la richiesta dell'incanto, ma il giudice la nega.
  • Le parti stipulano un accordo scritto per posticipare il termine di cui all'art. 2891, ma un altro creditore contesta la validità dell'accordo.
  • Il terzo acquirente, per raccogliere i fondi, chiede una dilazione al creditore, ma il creditore non può concederla.
  • In un'asta immobiliare, il termine per la vendita viene prorogato dal giudice, ma un creditore ipotecario impugna la proroga.

Cosa questo articolo non dice

  • La proroga del termine per la cancellazione dell'ipoteca (artt. 2882-2884) – l'art. 2892 non si applica a tali termini.
  • La possibilità di rinunciare all'ipoteca (art. 2899) – non è una proroga di termini.
  • Il termine per la notificazione di cui all'art. 2890 – non è oggetto del divieto.
  • La proroga del termine per la nuova iscrizione dell'ipoteca (art. 2881) – non è coperta dall'art. 2892.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2892 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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