Art. 2889 Codice Civile

Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche – Art. 2889

Il terzo acquirente con titolo trascritto, non obbligato personalmente, può liberare i beni da ipoteche anteriori entro trenta giorni, anche dopo pignoramento.

Testo ufficiale Art. 2889 Codice Civile — Italia

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell'articolo che segue.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma dà al terzo acquirente di un immobile ipotecato — chi ha comprato l'immobile, ha trascritto il proprio atto di acquisto e non ha firmato personalmente per il debito garantito dall'ipoteca — il diritto di eliminare le ipoteche che erano già state iscritte prima della sua trascrizione. La facoltà si esercita anche se l'immobile è già stato pignorato, purché entro trenta giorni si segua la procedura indicata dall'articolo successivo (art. 2890).

Il termine 'terzo acquirente' distingue chi non è il debitore originario. 'Trascritto' significa che l'atto di acquisto è stato registrato nei pubblici registri immobiliari. La facoltà non spetta se l'acquirente è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ad esempio perché ha assunto il debito o ha prestato garanzia personale.

Per liberare i beni, l'acquirente deve notificare ai creditori la sua intenzione e depositare il prezzo o seguire le formalità dell'art. 2890. Se non rispetta il termine di trenta giorni, perde la possibilità di liberare l'immobile con questa via.

Quando si applica

  • Acquisti una casa con un'ipoteca del venditore, trascrivi il tuo atto e non hai mai firmato per quel debito: puoi liberare la casa dall'ipoteca entro trenta giorni.
  • La banca ha pignorato l'immobile per un debito del precedente proprietario; tu, acquirente non obbligato, hai trenta giorni dal pignoramento per avviare la procedura di liberazione.
  • Eredi che ricevono un immobile ipotecato e lo trascrivono, senza essere personalmente debitori, possono usare questa facoltà per cancellare le ipoteche anteriori.
  • Un aggiudicatario all'asta che non era personalmente obbligato verso i creditori ipotecari può liberare il bene dalle ipoteche iscritte prima della sua aggiudicazione, se agisce entro trenta giorni.
  • Chi acquista un terreno con ipoteca per un mutuo del venditore e trascrive il titolo: la facoltà permette di eliminare l'ipoteca senza attendere la prescrizione.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa norma non si applica se l'acquirente ha personalmente garantito il debito ipotecario, ad esempio come fideiussore o coobbligato; in tal caso la liberazione segue altre regole (art. 2878 e seguenti).
  • Non copre le ipoteche iscritte dopo la trascrizione del titolo di acquisto: quelle rimangono e l'acquirente deve rispettarle o estinguerle diversamente.
  • Non permette di liberare i beni senza rispettare il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2889 e la procedura dell'articolo seguente; il mancato rispetto fa decadere la facoltà.
  • Non dà diritto a cancellare l'ipoteca se l'acquirente non ha ancora trascritto il suo titolo: la trascrizione è condizione necessaria per esercitare la facoltà.

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