Art. 2891 Codice Civile

Richiesta di espropriazione dei creditori Art. 2891

I creditori iscritti possono chiedere l'espropriazione entro quaranta giorni, aumentando il prezzo di un decimo e offrendo una cauzione pari a un quinto.

Testo ufficiale Art. 2891 Codice Civile — Italia

Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile , purché adempia le condizioni che seguono: 1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore; 2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato; 3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra; 4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale. L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un terzo acquista un immobile ipotecato e attiva la procedura per liberarlo dai vincoli, i creditori ipotecari e i loro fideiussori possono opporsi. Per farlo, devono chiedere la vendita del bene all'asta presentando un ricorso al presidente del tribunale entro il termine tassativo di quaranta giorni dalla notificazione ricevuta dall'acquirente.

La richiesta di espropriazione non è una semplice opposizione formale: il creditore deve dimostrare un concreto interesse economico. Deve infatti dichiarare di offrire un prezzo superiore di un decimo rispetto a quello concordato nell'acquisto o dichiarato dal terzo, fornendo contestualmente la garanzia di una cauzione pari a un quinto di questo prezzo aumentato.

Il codice prescrive precise formalità: la richiesta deve essere notificata sia al terzo acquirente sia al precedente proprietario, e deve recare la firma del richiedente o del suo procuratore con mandato speciale. Il mancato rispetto di anche uno solo di questi requisiti rende la richiesta del tutto nulla.

Quando si applica

  • Un creditore ipotecario ritiene sottostimato il prezzo di acquisto di un immobile e chiede la vendita all'asta offrendo l'aumento di un decimo.
  • Il fideiussore di un debito garantito da ipoteca notifica il ricorso al terzo acquirente nel domicilio da questi eletto per bloccare la liberazione del bene.
  • Un acquirente verifica la validità del ricorso di espropriazione ricevuto per accertare se sia stata offerta la cauzione pari a un quinto del prezzo aumentato.

Cosa questo articolo non dice

  • La notificazione iniziale della dichiarazione di liberazione fatta dal terzo acquirente, disciplinata dall'articolo 2890.
  • L'impossibilità di prorogare il termine di quaranta giorni, regolata dall'articolo 2892.
  • Le conseguenze del mancato deposito del prezzo dopo la vendita all'incanto, previste dall'articolo 2894.

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