Art. 2893 Codice Civile

Mancata richiesta incanto: prezzo definitivo - Art. 2893

Mancata richiesta incanto (art. 2891): valore = prezzo offerto (art. 2890 n.3). Liberazione ipoteche dopo deposito prezzo e procedure c.p.c.

Testo ufficiale Art. 2893 Codice Civile — Italia

Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, n.

  • 3. La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma si applica quando, dopo che l'acquirente ha messo a disposizione un prezzo per liberare il bene dalle ipoteche (art. 2890 n.3), nessun creditore chiede la vendita all'incanto entro i termini e con le modalità previste dall'art. 2891.

In tal caso il valore del bene resta definitivamente fissato a quel prezzo. La liberazione dalle ipoteche avviene solo dopo che il prezzo è stato depositato e si è seguito il procedimento indicato dal codice di procedura civile.

Il termine per chiedere l'incanto è perentorio: se scade senza richiesta, il prezzo offerto diventa inoppugnabile e il bene si considera liberato dalle ipoteche una volta adempiute le formalità processuali.

Quando si applica

  • Un acquirente di un immobile ipotecato offre un prezzo per liberarlo. Nessun creditore chiede l'incanto entro i termini dell'art. 2891. Il prezzo offerto diventa definitivo.
  • Dopo la notifica ex art. 2890, i creditori non presentano tempestivamente domanda di vendita all'incanto. Il valore del bene resta quello messo a disposizione.
  • Il prezzo viene depositato, ma nessun incanto richiesto; le ipoteche vengono cancellate secondo le formalità del codice di procedura civile.
  • Un creditore ipotecario non rispetta il termine per chiedere l'incanto; perde la possibilità di contestare il prezzo.
  • Il terzo acquirente deposita il prezzo e successivamente, senza incanto, ottiene la liberazione del bene dalle ipoteche.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa disposizione non regola la cancellazione volontaria delle ipoteche (artt. 2882-2888).
  • Non stabilisce l'importo del prezzo da offrire; quello è determinato dall'art. 2890 n.3.
  • Non si applica se l'incanto è stato richiesto e si è svolto (in tal caso si applicano altre norme).
  • Non disciplina le conseguenze del mancato deposito del prezzo (art. 2894).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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