Art. 2900 Codice Civile

Azione surrogatoria del creditore - Art. 2900

L'articolo 2900 c.c. permette al creditore di surrogarsi nei diritti patrimoniali del debitore trascurati, con l'obbligo di citare il debitore in giudizio.

Testo ufficiale Art. 2900 Codice Civile — Italia

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il creditore può esercitare i diritti e le azioni patrimoniali che spettano al proprio debitore verso terzi, quando il debitore trascura di esercitarli. L'azione è chiamata surrogatoria e serve a garantire il soddisfacimento o la conservazione del credito.

I diritti esercitabili devono avere contenuto patrimoniale (ad esempio, crediti di denaro, diritti reali, azioni contrattuali) e non essere strettamente personali (come diritti familiari, onorifici o derivanti da rapporti intuitu personae). Il creditore si sostituisce al debitore nell'esercizio del diritto, ma non ne acquista la titolarità.

Se il creditore agisce in giudizio, deve citare anche il debitore, al quale intende surrogarsi. Il debitore deve essere parte del processo perché l'azione è esercitata in suo nome e per conto del creditore.

Quando si applica

  • Un debitore ha un credito verso un terzo per una somma di denaro, ma non lo riscuote. Il creditore può agire in surrogatoria per ottenere il pagamento dal terzo.
  • Un debitore ha diritto a chiedere la risoluzione di un contratto per inadempimento del terzo, ma non lo fa. Il creditore può esercitare tale diritto.
  • Un debitore ha diritto a ottenere una rendicontazione da un socio, ma non la richiede. Il creditore può chiedere la rendicontazione.
  • Un debitore ha diritto a ricevere una prestazione da un terzo (es. consegna di merce), ma non la richiede. Il creditore può agire per ottenere la prestazione.
  • Un debitore ha diritto a far valere una garanzia (es. fideiussione) verso un terzo, ma non lo fa. Il creditore può surrogarsi.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non consente al creditore di pignorare direttamente i beni del debitore (l'esecuzione forzata è disciplinata dagli artt. 2910 ss.).
  • L'articolo non permette al creditore di esercitare diritti strettamente personali del debitore, come il diritto di voto o il diritto di chiedere la separazione personale.
  • L'articolo non attribuisce al creditore la proprietà dei diritti del debitore, ma solo la facoltà di esercitarli nell'interesse del creditore.

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